Art. 9 · Meccanismo elettronico di scambio di dati e documenti per gli scambi con gli altri sistemi

Art. 9

Meccanismo elettronico di scambio di dati e documenti per gli scambi con gli altri sistemi

In vigore dal 8 gen 2021
Meccanismo elettronico di scambio di dati e documenti per gli scambi con gli altri sistemi L’Agenzia garantisce che: a) il meccanismo elettronico di scambio di dati e documenti segua, nella misura in cui l’operatività ottimale della banca dati dei medicinali dell’Unione non incide negativamente su altri sistemi dell’Unione, le attuali norme riconosciute a livello internazionale per l’identificazione dei medicinali e lo scambio di informazioni sui medicinali o i relativi sottoinsiemi pertinenti; b) la struttura dei dati sia coerente tra la banca dati dei medicinali dell’Unione e altri sistemi dell’Unione che utilizzano gli stessi dati di riferimento; c) la banca dati dei medicinali dell’Unione funga da archivio di dati di riferimento dell’Unione in cui sono registrate le informazioni sui medicinali veterinari; d) la banca dati dei medicinali dell’Unione offra una funzione che consenta l’interoperabilità con altri sistemi; e) la banca dati dei medicinali dell’Unione consumi dati di riferimento provenienti da altre banche dati o strumenti informatici esistenti per evitare la duplicazione dei dati inseriti a livello dell’Unione e garantire la qualità dei dati; f) la banca dati dei medicinali dell’Unione possa consumare dati strutturati forniti nel corso del processo di regolamentazione, se pertinente; g) la banca dati dei medicinali dell’Unione fornisca i dati necessari alla banca dati di farmacovigilanza dell’Unione; h) la banca dati dei medicinali dell’Unione sia collegata alla banca dati della fabbricazione, dell’importazione e della distribuzione all’ingrosso dell’Unione; i) la banca dati dei medicinali dell’Unione disponga di un’interfaccia per programmi applicativi («API») orientata ai servizi per lo scambio di dati e documenti con i sistemi utilizzati dai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, dalle autorità competenti, dall’Agenzia e dalla Commissione.
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