Art. 4 · Termini per la presentazione dei dati sui vari tipi di medicinali veterinari per il contributo iniziale

Art. 4

Termini per la presentazione dei dati sui vari tipi di medicinali veterinari per il contributo iniziale

In vigore dal 8 gen 2021
Termini per la presentazione dei dati sui vari tipi di medicinali veterinari per il contributo iniziale 1.   In aggiunta al requisito di cui all’articolo 155 del regolamento (UE) 2019/6: a) al più tardi entro il 28 gennaio 2022 le autorità competenti presentano all’Agenzia per via elettronica informazioni su: i) tutti i medicinali veterinari omeopatici registrati nel loro Stato membro in quel momento; ii) tutti i medicinali veterinari oggetto di commercio parallelo nel loro Stato membro in quel momento; b) al più tardi entro il 28 gennaio 2024 le autorità competenti presentano all’Agenzia per via elettronica informazioni su tutti i medicinali veterinari esentati nel loro Stato membro in quel momento dalle disposizioni relative all’autorizzazione all’immissione in commercio. 2.   Le autorità competenti utilizzano il formato di cui all’, paragrafo 1, e le specifiche dettagliate delle informazioni da fornire di cui agli allegati II e III del presente regolamento.
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