Art. 17
Dati da includere nella banca dati dei medicinali dell’Unione in aggiunta alle informazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6
In vigore dal 8 gen 2021
Dati da includere nella banca dati dei medicinali dell’Unione in aggiunta alle informazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6
L’Agenzia garantisce che, in aggiunta alle informazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6 registrate mediante i campi di dati di cui all’, la banca dati dei medicinali dell’Unione contenga almeno i campi di dati specificati nell’allegato III con le relative descrizioni e nel formato dei dati ivi indicato.
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