Art. 16
Informazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6
In vigore dal 8 gen 2021
Informazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6
L’Agenzia garantisce che la banca dati dei medicinali dell’Unione contenga i campi di dati specificati nell’allegato II con le relative descrizioni e nel formato dei dati ivi indicato per registrare le informazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6.
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