Art. 14 · Accesso per il pubblico

Art. 14

Accesso per il pubblico

In vigore dal 8 gen 2021
Accesso per il pubblico 1.   Il pubblico può visualizzare le informazioni pubblicamente disponibili contenute nella banca dati dei medicinali dell’Unione ed effettuare ricerche avanzate secondo uno o più criteri basati sui campi di dati ivi contenuti, con la possibilità di esportare i risultati della ricerca. 2.   Non è richiesta alcuna registrazione, autorizzazione o autenticazione per accedere alle informazioni pubblicamente disponibili. Tale accesso è altresì gratuito.
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