Art. 10 · Formato per la presentazione elettronica alla banca dati dei medicinali dell’Unione

Art. 10

Formato per la presentazione elettronica alla banca dati dei medicinali dell’Unione

In vigore dal 8 gen 2021
Formato per la presentazione elettronica alla banca dati dei medicinali dell’Unione L’Agenzia garantisce che: a) il formato per la presentazione elettronica consista di documenti e dati strutturati sui medicinali veterinari, a seconda dei casi; b) il formato dei dati: i) segua, nella misura in cui l’operatività ottimale della banca dati dei medicinali dell’Unione non incide negativamente su altri sistemi dell’Unione, le attuali norme riconosciute a livello internazionale per l’identificazione dei medicinali e lo scambio di informazioni sui medicinali o i relativi sottoinsiemi pertinenti; ii) utilizzi, per quanto possibile, dati strutturati e termini controllati, compresi quelli relativi alle sostanze e ai dati delle organizzazioni, per garantire la qualità dei dati; c) i documenti siano forniti in un formato aperto e leggibile meccanicamente che permette l’archiviazione a lungo termine.
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