Art. 3 · Validità dei certificati

Art. 3

Validità dei certificati

In vigore dal 23 dic 2020
Validità dei certificati I certificati di progettazione di cui all’, paragrafo 2, si considerano rilasciati con effetto a decorrere dalla data di cui all’, paragrafo 2: 1. dall’Agenzia, per quanto riguarda i certificati di cui all’, paragrafo 2, rilasciati dall’Agenzia; 2. da un’impresa approvata dall’Agenzia, per quanto riguarda i certificati di cui all’, paragrafo 2, rilasciati da un’impresa di progettazione approvata dall’Agenzia.
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