Art. 3
Validità dei certificati
In vigore dal 23 dic 2020
Validità dei certificati
I certificati di progettazione di cui all’, paragrafo 2, si considerano rilasciati con effetto a decorrere dalla data di cui all’, paragrafo 2:
1.
dall’Agenzia, per quanto riguarda i certificati di cui all’, paragrafo 2, rilasciati dall’Agenzia;
2.
da un’impresa approvata dall’Agenzia, per quanto riguarda i certificati di cui all’, paragrafo 2, rilasciati da un’impresa di progettazione approvata dall’Agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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