Art. 4 · Diritto di effettuare servizi regolari e servizi regolari specializzati di trasporto effettuati con autobus

Art. 4

Diritto di effettuare servizi regolari e servizi regolari specializzati di trasporto effettuati con autobus

In vigore dal 23 dic 2020
Diritto di effettuare servizi regolari e servizi regolari specializzati di trasporto effettuati con autobus 1.   Gli operatori di servizi di autobus del Regno Unito possono effettuare, alle condizioni di cui al presente regolamento, trasporti consentiti di passeggeri con autobus che costituiscono servizi regolari e servizi regolari specializzati. 2.   Gli operatori di servizi di autobus del Regno Unito sono in possesso di un’autorizzazione rilasciata prima della data di applicazione del presente regolamento conformemente agli articoli da 6 a 11 del regolamento (CE) n. 1073/2009 per effettuare servizi regolari e servizi regolari specializzati di trasporto con autobus per conto terzi. 3.   Le autorizzazioni che rimangono valide nel quadro del paragrafo 2 del presente articolo possono continuare a essere utilizzate per gli scopi di cui al paragrafo 1 del presente articolo se sono state rinnovate secondo gli stessi termini e condizioni, o modificate solo in termini di fermate, tariffe o orario, e soggette alle regole e procedure di cui agli articoli da 6 a 11 del regolamento (CE) n. 1073/2009 per un periodo di validità che non vada oltre il 30 giugno 2021. 4.   I trasporti consentiti di passeggeri con autobus da parte di persone fisiche o giuridiche stabilite nel Regno Unito senza fine di lucro o commerciale possono essere effettuati senza che sia necessaria una licenza, qualora: a) l’attività di trasporto costituisca soltanto un’attività accessoria per tale persona fisica o giuridica; e b) i veicoli utilizzati siano di proprietà della persona fisica o giuridica o siano stati acquistati a credito dalla medesima ovvero abbiano costituito oggetto di un contratto di leasing a lungo termine e siano guidati da un dipendente di tale persona fisica o giuridica o dalla persona fisica stessa o da personale impiegato dall’impresa o messo a disposizione dell’impresa in base a un obbligo contrattuale. Tali operazioni di trasporto non sono soggette ad alcun regime di autorizzazione in seno all’Unione, a condizione che la persona che svolge l’attività sia in possesso di un’autorizzazione nazionale rilasciata anteriormente al primo giorno di applicazione del presente regolamento di cui all’, paragrafo 2, primo comma, del presente regolamento, conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/2009. 5.   Il fatto che il trasporto sia interrotto per consentire che un percorso sia effettuato secondo un altro modo di trasporto o dia luogo ad un cambiamento di veicolo non influisce sull’applicazione del presente regolamento.
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