Art. 4 · Norme e obblighi relativi alle autorizzazioni di sicurezza, ai certificati di sicurezza e alle licenze

Art. 4

Norme e obblighi relativi alle autorizzazioni di sicurezza, ai certificati di sicurezza e alle licenze

In vigore dal 23 dic 2020
Norme e obblighi relativi alle autorizzazioni di sicurezza, ai certificati di sicurezza e alle licenze 1.   Le autorizzazioni di sicurezza, i certificati di sicurezza e le licenze di cui all’ del presente regolamento sono soggetti alle norme ad essi applicabili in conformità delle direttive 2012/34/UE e (UE) 2016/798 e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma di tali direttive. 2.   I titolari delle autorizzazioni di sicurezza, dei certificati di sicurezza e delle licenze di cui all’, paragrafo 2, ed eventualmente la relativa autorità di rilascio qualora diversa dall’autorità nazionale preposta alla sicurezza sul cui territorio è situata l’infrastruttura nell’Unione, competente per la stazione transfrontaliera e il terminale transfrontaliero di Calais-Fréthun, collaborano con l’autorità nazionale preposta alla sicurezza e le forniscono tutte le informazioni e i documenti del caso. 3.   Qualora le informazioni o i documenti non siano forniti entro i termini fissati nelle richieste avanzate dall’autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, previa notifica a cura dell’autorità nazionale preposta alla sicurezza, adotta atti di esecuzione per revocare il beneficio conferito al titolare a norma dell’. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   I titolari delle autorizzazioni di sicurezza, dei certificati di sicurezza e delle licenze di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento informano senza indugio la Commissione e l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie in merito ad eventuali azioni, intraprese da altre autorità competenti preposte alla sicurezza, che possano contrastare con gli obblighi derivanti loro dal presente regolamento, dalla direttiva 2012/34/UE o dalla direttiva (UE) 2016/798. 5.   Prima di revocare i benefici conferiti in forza dell’, la Commissione informa a tempo debito l’autorità nazionale preposta alla sicurezza di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’autorità che ha rilasciato le autorizzazioni di sicurezza, i certificati di sicurezza e le licenze di cui all’, paragrafo 2, e i titolari di tali autorizzazioni, certificati e licenze in merito alla sua intenzione di procedere a tale revoca e dà loro la possibilità di presentare osservazioni. 6.   Per quanto riguarda le licenze di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del presente regolamento, ai fini dei paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, i riferimenti a un’autorità nazionale preposta alla sicurezza si intendono fatti a un’autorità preposta al rilascio delle licenze di cui all’, punto 15, della direttiva 2012/34/UE.
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