Art. 3
Validità delle autorizzazioni di sicurezza, dei certificati di sicurezza e delle licenze
In vigore dal 23 dic 2020
Validità delle autorizzazioni di sicurezza, dei certificati di sicurezza e delle licenze
1. Le autorizzazioni di sicurezza di cui all’, paragrafo 2, lettera a), rimangono valide per due mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
2. I certificati di sicurezza di cui all’, paragrafo 2, lettera b), rimangono validi per nove mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. Tale validità è riferita esclusivamente al raggiungimento dal Regno Unito della stazione transfrontaliera e del terminale transfrontaliero di Calais-Fréthun o alle partenze da tale stazione e terminale alla volta del Regno Unito.
3. Le licenze di cui all’, paragrafo 2, lettera c), rimangono valide per nove mesi a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. In deroga all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, tali licenze sono valide soltanto nel territorio situato tra la stazione frontaliera e il terminale transfrontaliero di Calais-Fréthun e il Regno Unito.
Storico versioni
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