Art. 8 · Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013

Art. 8

Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013

In vigore dal 23 dic 2020
Modifiche del regolamento (UE) n. 1306/2013 Il regolamento (UE) n. 1306/2013 è così modificato: 1) all’articolo 25 è aggiunto il comma seguente: «Per ciascuno degli anni 2021e 2022, l’importo della riserva è pari a 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) e rientra nella rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale figurante nell’allegato del regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio (*) [QFP]. (*)  Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 11).»;" 2) l’articolo 33 è sostituito dal seguente: «Articolo 33 Impegni di bilancio Per quanto riguarda gli impegni del bilancio dell’Unione per i programmi di sviluppo rurale, si applica l’articolo 76 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e ove applicabile in combinato disposto con l’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). (*)  Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 del 28.12.2020, pag. 1).»;" 3) all’articolo 35 è aggiunto il paragrafo seguente: «5.   Per i programmi prorogati conformemente all’ del regolamento (UE) 2020/2220 [il presente regolamento modificativo], non è concesso alcun prefinanziamento per la dotazione 2021 e 2022 o per le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.»; 4) all’articolo 36, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente: «La lettera b) del primo comma si applica, mutatis mutandis, alle risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis del regolamento (UE) n. 1305/2013.»; 5) all’articolo 37, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La Commissione procede, dopo aver ricevuto l’ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale, al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilità di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, ai conti annuali dell’ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e alla corrispondente decisione di liquidazione. Tali conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilità delle spese di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e ove applicabile in combinato disposto con l’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220 e riguardano le spese effettuate dall’organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilità delle spese.»; 6) all’articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La parte degli impegni di bilancio ancora aperti allo scadere del termine ultimo di ammissibilità per le spese di cui all’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, e ove applicabile in combinato disposto con l’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220 per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, è disimpegnata automaticamente.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:2220:oj#art-8