Art. 7 · Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013

Art. 7

Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013

In vigore dal 23 dic 2020
Modifiche del regolamento (UE) n. 1305/2013 Il regolamento (UE) n. 1305/2013 è così modificato: 1) l’, paragrafo 1, lettera h), è così modificato: a) il punto i) è sostituito dal seguente: «i) una tabella recante, secondo il disposto dell’articolo 58, paragrafo 4, e dell’articolo 58 bis, paragrafo 2, il contributo totale del FEASR preventivato per ogni anno. Tale tabella indica separatamente le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 2, del presente regolamento. Se del caso, all’interno di questo contributo totale tale tabella indica separatamente anche gli stanziamenti destinati alle regioni meno sviluppate e i fondi trasferiti al FEASR a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013. Il contributo annuo preventivato del FEASR deve essere compatibile con il quadro finanziario pluriennale;»; b) il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) una tabella recante, per ogni misura, per ogni tipo di intervento con un’aliquota specifica di sostegno del FEASR, per il tipo di intervento di cui all’articolo 37, paragrafo 1, e all’articolo 39 bis, per il tipo di intervento di cui all’articolo 38, paragrafo 3, e all’articolo 39, paragrafo 1, quando uno Stato membro applica una percentuale inferiore al 30 %, e per l’assistenza tecnica, il contributo totale dell’Unione preventivato e l’aliquota di sostegno del FEASR applicabile. Se del caso, tale tabella indica separatamente l’aliquota di sostegno del FEASR per le regioni meno sviluppate e le altre regioni;»; 2) all’articolo 28, paragrafo 5, sono aggiunti i commi seguenti: «Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In deroga al secondo comma, per i nuovi impegni da assumere nel 2021 e nel 2022, gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo di tre anni, nei loro programmi di sviluppo rurale, in base alla natura degli impegni e agli obiettivi climatico-ambientali perseguiti.»; 3) all’articolo 29, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti: «Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono una proroga annuale per il mantenimento dell’agricoltura biologica dopo la cessazione del primo periodo conformemente al primo comma, a decorrere dal 2022 la proroga non può essere superiore a un anno. In deroga al secondo comma, per i nuovi impegni da assumere nel 2021 e nel 2022, se il sostegno è concesso per la conversione all’agricoltura biologica gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo di tre anni nei loro programmi di sviluppo rurale.»; 4) all’articolo 31, paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Negli anni 2021 e 2022, per i programmi prorogati conformemente all’ del regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) se le indennità decrescenti non sono state erogate dagli Stati membri per la durata massima di quattro anni fino al 2020, tali Stati membri possono decidere di continuare a versare tali indennità fino alla fine del 2022, ma per un periodo non superiore a quattro anni. In tal caso, le indennità per gli anni 2021 e 2022 non devono superare 25 EUR per ettaro. (*)  Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022 (GU L 437 28.12.2020, pag. 1).»;" 5) all’articolo 33, paragrafo 2, sono aggiunti i commi seguenti: «Per i nuovi impegni da assumere a partire dal 2021, gli Stati membri stabiliscono un periodo più breve da uno a tre anni nei rispettivi programmi di sviluppo rurale. Se gli Stati membri prevedono un rinnovo annuale degli impegni dopo la cessazione del primo periodo conformemente al secondo comma, a decorrere dal 2022 il rinnovo non può essere superiore a un anno. In deroga al terzo comma, per i nuovi impegni da assumere nel 2021 e nel 2022, gli Stati membri possono stabilire un periodo più lungo di tre anni, nei loro programmi di sviluppo rurale, in base alla natura degli impegni e ai benefici perseguiti in termini di benessere degli animali.»; 6) all’articolo 38, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il sostegno di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera b), è concesso solo per coprire le perdite causate da avversità atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o da misure adottate ai sensi della direttiva 2000/29/CE per eradicare o circoscrivere una fitopatia, un’infestazione parassitaria o un’emergenza ambientale, che distruggano più del 30 % della produzione media annua dell’agricoltore nel triennio precedente o della sua produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata. Possono essere utilizzati indici per calcolare la produzione annua dell’agricoltore. Il metodo di calcolo utilizzato deve consentire di determinare le perdite effettive di un singolo agricoltore in un determinato anno. Gli Stati membri possono decidere di ridurre tale percentuale di produzione del 30 %, ma non al di sotto del 20 %.»; 7) all’articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il sostegno di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), è concesso soltanto se il calo di reddito è superiore al 30 % del reddito medio annuo del singolo agricoltore nei tre anni precedenti o del suo reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l’anno con il reddito più basso e quello con il reddito più elevato. Ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), per «reddito» si intende la somma degli introiti che l’agricoltore ricava dalla vendita della propria produzione sul mercato, incluso qualsiasi tipo di sostegno pubblico e detratti i costi dei fattori di produzione. Gli indennizzi versati agli agricoltori dal fondo di mutualizzazione compensano in misura inferiore al 70 % la perdita di reddito subita dal produttore nell’anno in cui quest’ultimo diventa ammissibile all’assistenza in questione. Possono essere utilizzati indici per calcolare la perdita annua di reddito subita dall’agricoltore. Gli Stati membri possono decidere di ridurre tale percentuale del 30 %, ma non al di sotto del 20 %.»; 8) all’articolo 39 ter, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Il sostegno è erogato in forma di somma forfettaria da versare entro il 31 dicembre 2021, in base alle domande di sostegno approvate dall’autorità competente entro il 30 giugno 2021. Il successivo rimborso della Commissione è versato conformemente agli stanziamenti di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili. Il livello dei pagamenti può essere differenziato per categorie di beneficiari, conformemente a criteri oggettivi e non discriminatori.»; 9) all’articolo 42, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Oltre ai compiti menzionati all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all’ del regolamento (UE) 2020/2220 i gruppi di azione locale possono espletare anche ulteriori funzioni ad essi delegate dall’autorità di gestione e/o dall’organismo pagatore.»: 10) all’articolo 51, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «In deroga al primo comma, gli Stati membri per i quali l’importo totale del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 di cui all’allegato I del presente regolamento è inferiore a 1 800 milioni di EUR possono, dopo la proroga dei loro programmi a norma dell’ del regolamento (UE) 2020/2220, decidere di destinare il 5 % dello stanziamento globale di ciascun programma di sviluppo rurale ai compiti di cui all’articolo 59 del regolamento (UE) n. 1303/2013.»; 11) l’articolo 58 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «Fatti salvi i paragrafi 5, 6 e 7, l’importo globale del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale ai sensi del presente regolamento per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 è al massimo di 26 896 831 880 EUR a prezzi correnti, conformemente al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.»; b) il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: «7.   Per tener conto degli sviluppi legati alla ripartizione annua di cui al paragrafo 4 del presente articolo, compresi gli storni di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo e i trasferimenti risultanti dall’applicazione dell’ del regolamento (UE) 2020/2220 per procedere ad adeguamenti tecnici senza modificare le dotazioni globali, o per tener conto di qualsiasi altra modifica prevista da un atto legislativo dopo l’adozione del presente regolamento, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 83 del presente regolamento per riesaminare i massimali stabiliti nell’allegato I del presente regolamento.»; 12) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 58 bis Risorse per la ripresa del settore agricolo e delle zone rurali dell’Unione 1.   L’, paragrafo 2, lettera g), del regolamento 2020/… del Consiglio («regolamento EURI») (*) è attuato conformemente al presente articolo mediante misure ammissibili nell’ambito del FEASR volte a contrastare l’impatto della crisi COVID-19, con un importo pari a 8 070 486 840 EUR a prezzi correnti dell’importo di cui all’, paragrafo 2, lettera a), punto vi), di tale regolamento, fatto salvo l’, paragrafi 3, 4 e 8, del medesimo regolamento. Tale importo di 8 070 486 840 EUR a prezzi correnti costituisce un’entrata con destinazione specifica esterna ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio. (**) Esso è reso disponibile sotto forma di risorse aggiuntive per gli impegni di bilancio a titolo del FEASR per gli anni 2021 e 2022, in aggiunta alle risorse totali di cui all’articolo 58 del presente regolamento, come segue: — 2021: 2 387 718 000 EUR; — 2022: 5 682 768 840 EUR. Ai fini del presente regolamento e dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013, tali risorse aggiuntive sono considerate importi che finanziano misure nell’ambito del FEASR. Sono considerate parte dell’importo totale del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale di cui all’articolo 58, paragrafo 1, del presente regolamento, al quale vanno aggiunte quando si fa riferimento all’importo totale del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale. L’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013 non si applica alle risorse aggiuntive di cui al presente paragrafo e al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   La ripartizione per Stato membro delle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 1 del presente articolo, previa detrazione dell’importo di cui al paragrafo 7 del presente articolo, è riportata nell’allegato I bis. 3.   Le soglie percentuali del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale di cui all’articolo 59, paragrafi 5 e 6 del presente regolamento, non si applicano alle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché almeno la stessa quota complessiva del contributo del FEASR, comprese le risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sia riservata in ciascun programma di sviluppo rurale alle misure di cui all’articolo 59, paragrafo 6 del presente regolamento, in linea con l’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220. 4.   Almeno il 37 % delle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2 del presente articolo è riservato, nell’ambito di ciascun programma di sviluppo rurale, alle misure di cui all’articolo 33 e all’articolo 59, paragrafi 5 e 6, in particolare per: a) agricoltura biologica; b) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, compresa la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dall’agricoltura; c) conservazione del suolo, compreso l’aumento della fertilità del suolo mediante sequestro del carbonio; d) miglioramento dell’uso e della gestione delle risorse idriche, incluso il risparmio di acqua; e) creazione, conservazione e ripristino di habitat favorevoli alla biodiversità; f) riduzione dei rischi e degli impatti dell’uso di pesticidi e antimicrobici; g) benessere degli animali; h) attività di cooperazione Leader. 5.   Almeno il 55 % delle risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2 del presente articolo è riservato in ciascun programma di sviluppo rurale alle misure di cui agli articoli 17, 19, 20 e 35, a condizione che l’uso designato di tali misure nei programmi di sviluppo rurale promuova lo sviluppo economico e sociale nelle zone rurali e contribuisca a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale in linea, tra l’altro, con gli obiettivi agro-climatico-ambientali perseguiti dal presente regolamento, in particolare: a) filiere corte e mercati locali; b) efficienza delle risorse, compresi l’agricoltura di precisione e intelligente, l’innovazione, la digitalizzazione e l’ammodernamento dei macchinari e delle attrezzature di produzione; c) condizioni di sicurezza sul lavoro; d) energie rinnovabili, economia circolare e bioeconomia; e) accesso a tecnologie dell’informazione e della comunicazione di elevata qualità nelle zone rurali. Nell’assegnare le risorse aggiuntive di cui al paragrafo 2 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere di derogare alla soglia percentuale fissata al primo comma del presente paragrafo nella misura necessaria a rispettare il principio di non regressione di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2220. Tuttavia, gli Stati membri possono invece decidere di derogare a tale principio di non regressione nella misura necessaria a rispettare la soglia percentuale fissata al primo comma del presente paragrafo. 6.   Fino al 4 % delle risorse aggiuntive totali di cui al paragrafo 2 del presente articolo può essere assegnato all’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri per i programmi di sviluppo rurale conformemente all’articolo 51, paragrafo 2. Tale soglia percentuale può essere pari al 5 % per gli Stati membri cui si applica l’articolo 51, paragrafo 2, quarto comma. 7.   Fino allo 0,25 % delle risorse aggiuntive totali di cui al paragrafo 1 può essere assegnato all’assistenza tecnica conformemente all’articolo 51, paragrafo 1. 8.   Gli impegni di bilancio relativi alle risorse aggiuntive di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono effettuati in ciascun programma di sviluppo rurale separatamente dalla dotazione di cui all’articolo 58, paragrafo 4. 9.   Gli articoli 20, 21 e 22 del regolamento (UE) n. 1303/2013 non si applicano alle risorse aggiuntive totali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. (*)  Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (GU L 433 del 22.12.2020, pag. 23)." (**)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).»;" 13) l’articolo 59 è così modificato: a) al paragrafo 4, è inserita la lettera seguente: «e bis) al 100 % per gli interventi finanziati tramite le risorse aggiuntive di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 1. Gli Stati membri possono fissare un unico, specifico tasso di partecipazione del FEASR applicabile alla totalità di detti interventi;»; b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   Almeno il 5 %, e nel caso della Croazia almeno il 2,5 %, del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale è destinato a Leader e allo sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all’ del regolamento (UE) 2020/2220. Quando gli Stati membri si avvalgono della possibilità prevista all’articolo 14, paragrafo 1, sesto o settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, le percentuali di cui al primo comma del presente paragrafo si applicano al contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale senza il sostegno supplementare reso disponibile a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, sesto o settimo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013.»; c) il paragrafo 6 bis è sostituito dal seguente: «6 bis.   Il sostegno del FEASR erogato ai sensi dell’articolo 39 ter non deve eccedere il 2 % del contributo totale del FEASR al programma di sviluppo rurale per gli anni 2014-2020 come previsto dalla prima parte dell’allegato I.» 14) l’articolo 75, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: 1.   «Entro il 30 giugno 2016 ed entro il 30 giugno di ogni anno successivo, fino al 2026 compreso, lo Stato membro presenta alla Commissione la relazione annuale sull’attuazione del programma di sviluppo rurale nel corso del precedente anno. La relazione presentata nel 2016 si riferisce agli anni civili 2014 e 2015»; 15) l’articolo 78 è sostituito dal seguente: «Nel 2026 lo Stato membro elabora la relazione di valutazione ex post di ciascuno dei programmi di sviluppo rurale. Tale relazione è trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2026.»; 16) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; 17) È aggiunto un nuovo allegato I bis il cui testo figura nell’allegato II del presente regolamento; 18) L’allegato II è così modificato: a) all’articolo 17, paragrafo 3, la voce relativa «Investimenti in immobilizzazioni materiali», quarta colonna, è così modificata: i) la riga 6 è sostituita dalla seguente: «del costo dell’investimento ammissibile in altre regioni Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di ulteriori 35 punti percentuali in caso di finanziamento di interventi tramite i fondi di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 1, che contribuiscono a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, purché tale sostegno non superi il 75 %, e di ulteriori 20 punti percentuali, purché l’aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per: — i giovani agricoltori quali definiti nel presente regolamento, o che si sono già insediati nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno; — gli investimenti collettivi e i progetti integrati, compresi quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori; — le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici di cui all’articolo 32; — gli interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI; — gli investimenti collegati agli interventi di cui agli articoli 28 e 29»; ii) la riga 11 è sostituita dalla seguente: «del costo dell’investimento ammissibile in altre regioni Le aliquote di cui sopra possono essere maggiorate di ulteriori 35 punti percentuali in caso di finanziamento di interventi tramite i fondi di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 1, che contribuiscono a una ripresa economica resiliente, sostenibile e digitale, purché tale sostegno non superi il 75 %, e di ulteriori 20 punti percentuali, purché l’aliquota cumulativa massima del sostegno non superi il 90 %, per gli interventi sovvenzionati nell’ambito del PEI o quelli collegati a una fusione di organizzazioni di produttori»; b) all’articolo 19, paragrafo 6, «Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese», quarta colonna, la riga 1 è sostituita dalla seguente: «per giovane agricoltore ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i) Tale importo può essere maggiorato di un ulteriore importo massimo pari a 30 000 EUR in caso di finanziamento di interventi tramite i fondi di cui all’articolo 58 bis, paragrafo 1.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:2220:oj#art-7