Art. 5 · Diritti all’aiuto definitivi

Art. 5

Diritti all’aiuto definitivi

In vigore dal 23 dic 2020
Diritti all’aiuto definitivi 1.   I diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori anteriormente al 1o gennaio 2020 sono ritenuti legittimi e regolari a decorrere dal 1o gennaio 2021. Il valore di tali diritti da considerarsi legittimi e regolari è il valore per l’anno civile 2020 valido al 31 dicembre 2020. 2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, uno Stato membro che si è avvalso della facoltà di cui all’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 può, nel rispetto del legittimo affidamento degli agricoltori, decidere che tutti i diritti all’aiuto assegnati prima del 1o gennaio 2020 siano considerati legittimi e regolari a decorrere da tale data. In tal caso, il valore di tali diritti da considerarsi legittimi e regolari è il valore per l’anno civile 2019 valido al 31 dicembre 2019. 3.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo si applicano fatte salve le pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 22, paragrafo 5, e l’articolo 25, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 1307/2013, relativi al valore dei diritti all’aiuto per gli anni civili dal 2020 in poi. 4.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai diritti all’aiuto assegnati agli agricoltori sulla base di domande contenenti errori materiali, tranne nei casi in cui l’errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dall’agricoltore. 5.   I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non pregiudicano la facoltà della Commissione di prendere le decisioni di cui all’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 in merito alle spese sostenute per pagamenti concessi con riguardo agli anni civili fino a tutto il 2020 nel caso in cui si applichi il paragrafo 1 del presente articolo, o fino a tutto il 2019 nel caso in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo.
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