Art. 10 · Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Art. 10

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

In vigore dal 23 dic 2020
Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013 Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato: 1) l’articolo 29 è così modificato: a) al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente: «I programmi di attività elaborati per il periodo decorrente dal 1o aprile 2021 terminano il 31 dicembre 2022.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per il 2020 il finanziamento concesso dall’Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a: a) 11 098 000 EUR per la Grecia; b) 576 000 EUR per la Francia; c) 35 991 000 EUR per l’Italia. Sia per il 2021 sia per il 2022, il finanziamento concesso dall’Unione ai programmi di attività di cui al paragrafo 1 ammonta a: a) 10 666 000 EUR per la Grecia; b) 554 000 EUR per la Francia; c) 34 590 000 EUR per l’Italia.»; 2) all’articolo 33, paragrafo 1, sono aggiunti i commi seguenti: «I programmi operativi per i quali dopo il 29 dicembre 2020 deve essere approvata una proroga in linea con la durata massima di cinque anni di cui al primo comma, possono essere prorogati solo fino al 31 dicembre 2022. In deroga al primo comma, i nuovi programmi operativi approvati dopo il 29 dicembre 2020, hanno una durata massima di tre anni.» 3) all’articolo 55, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «In deroga al primo comma, i programmi nazionali elaborati per il periodo dal 1o agosto 2019 al 31 luglio 2022 sono prorogati fino al 31 dicembre 2022. Gli Stati membri modificano i loro programmi nazionali per tener conto di tale proroga e comunicano alla Commissione i programmi modificati affinché siano approvati.»; 4) all’articolo 58 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Per il 2020, il finanziamento dell’Unione per l’aiuto alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a 2 277 000 EUR. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il finanziamento dell’Unione per l’aiuto alle organizzazioni di produttori di cui al paragrafo 1 ammonta per la Germania a 2 188 000 EUR.»; 5) all’articolo 62, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti: «In deroga al primo comma, la validità delle autorizzazioni concesse in virtù dell’articolo 64 e dell’articolo 66, paragrafo 1, che scadono nel corso del 2020, è prorogata fino al 31 dicembre 2021. In deroga al primo comma del presente paragrafo, i produttori che detengono autorizzazioni a norma dell’articolo 64 e dell’articolo 66, paragrafo 1, del presente regolamento che scadono nel corso del 2020 non sono oggetto di sanzioni amministrative di cui all’articolo 89, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 a condizione che informino le autorità competenti entro il 28 febbraio 2021 della loro intenzione di non utilizzare le proprie autorizzazioni e di non voler beneficiare della proroga della loro validità di cui al secondo comma del presente paragrafo.»; 6) l’articolo 68 è così modificato: a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Tale conversione avviene su presentazione di una richiesta da parte dei suddetti produttori entro il 31 dicembre 2015. Gli Stati membri possono decidere di consentire ai produttori di presentare tale richiesta di convertire i diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2022.»; b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   Le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1 hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto di cui al paragrafo 1. Tali autorizzazioni, qualora non siano utilizzate, scadono al più tardi il 31 dicembre 2018 ovvero, qualora gli Stati membri abbiano adottato la decisione di cui al paragrafo 1, secondo comma, al più tardi il 31 dicembre 2025.»; 7) Alla fine del titolo II, capo III, sezione 4, è inserito l’articolo seguente: «Articolo 167 bis Regole di commercializzazione destinate a migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune degli oli di oliva 1.   Allo scopo di migliorare e stabilizzare il funzionamento del mercato comune degli oli di oliva, comprese le olive da cui sono ottenuti, gli Stati membri produttori possono stabilire regole di commercializzazione intese a regolare l’offerta. Tali regole sono proporzionate all’obiettivo perseguito e: a) non riguardano le operazioni che hanno luogo dopo la prima commercializzazione del prodotto; b) non permettono la fissazione di prezzi, nemmeno orientativi o raccomandati; c) non rendono indisponibile una percentuale eccessiva della produzione della campagna di commercializzazione che sarebbe altrimenti disponibile. 2.   Le regole di cui al paragrafo 1 sono portate a conoscenza degli operatori tramite una loro pubblicazione ufficiale integrale a cura dello Stato membro interessato. 3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni adottate a norma del presente articolo.»; 8) all’articolo 211 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli articoli 107, 108 e 109 del TFUE non si applicano alle misure fiscali nazionali nel caso in cui gli Stati membri decidano di discostarsi dalle norme fiscali generali consentendo che la base imponibile dell’imposta sul reddito applicata agli agricoltori sia calcolata sulla base di un periodo pluriennale al fine di uniformare la base imponibile su un certo numero di anni.»; 9) all’articolo 214 bis è aggiunto il comma seguente: «Nel 2021 e nel 2022 la Finlandia può continuare a concedere gli aiuti nazionali di cui al primo comma purché rispetti le stesse condizioni e gli importi autorizzati dalla Commissione per il 2020.»; 10) l’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:2220:oj#art-10