Art. 1

Art. 1

In vigore dal 21 dic 2020
Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato: 1. all’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Un’impresa responsabile della fabbricazione di prodotti, parti e pertinenze è tenuta a dimostrare la propria idoneità, in conformità alle disposizioni di cui all’allegato I (parte 21). Tale dimostrazione di idoneità non è richiesta per le parti o pertinenze che sono fabbricate da un’impresa e la cui installazione, in conformità alle disposizioni dell’allegato I (parte 21), è consentita in un prodotto omologato senza la necessità di essere accompagnata da un certificato di ammissione in servizio/autorizzazione (modulo 1 AESA).»; 2. l’allegato I è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento.
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