Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 dic 2020
1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: a) «servizio di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili»: il servizio all’ingrosso necessario per inoltrare chiamate vocali a numeri di telefonia mobile che sono risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia numeri appartenenti a piani di numerazione nazionali, forniti da operatori aventi la capacità di controllare la terminazione e di definire le tariffe di terminazione per le chiamate verso tali numeri, laddove vi sia un’interconnessione con almeno una rete, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, comprese porte di interconnessione; b) «servizio di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse»: il servizio all’ingrosso necessario per inoltrare chiamate vocali a numeri geografici e non geografici utilizzati per servizi nomadici su reti fisse e per accedere a servizi di emergenza, che sono risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia numeri appartenenti a piani di numerazione nazionali, forniti da operatori aventi la capacità di controllare la terminazione e di definire le tariffe di terminazione per le chiamate verso tali numeri, laddove vi sia un’interconnessione con almeno una rete, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, comprese porte di interconnessione; c) «numero dell’Unione»: un numero appartenente ai piani di numerazione nazionali corrispondenti ai codici paese E.164 per le zone geografiche appartenenti al territorio dell’Unione.
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