Art. 9 · Fornitura del PEPP KID

Art. 9

Fornitura del PEPP KID

In vigore dal 18 dic 2020
Fornitura del PEPP KID 1.   La persona che fornisce consulenza sul PEPP o che lo vende fornisce il PEPP KID con congruo anticipo, così da concedere al risparmiatore in PEPP, potenziale o attuale, il tempo necessario per esaminare il documento prima di essere vincolato da un contratto o da un’offerta relativi al PEPP, indipendentemente dal fatto che disponga o no di un periodo di ripensamento. 2.   Ai fini del paragrafo 1, la persona che fornisce consulenza sul PEPP o che lo vende valuta il periodo di tempo di cui ciascun risparmiatore in PEPP potenziale o attuale necessita per esaminare il PEPP KID, tenendo conto dei seguenti criteri: a) le conoscenze e le esperienze del risparmiatore in PEPP potenziale o attuale per quanto riguarda il PEPP in questione o PEPP di natura simile o con rischi simili a quelli derivanti dal PEPP in questione; b) la complessità, la natura a lungo termine e la limitata possibilità di riscatto del PEPP; c) se la consulenza o la vendita avvengono su iniziativa del risparmiatore in PEPP potenziale o attuale, l’urgenza esplicitamente espressa da quest’ultimo di concludere il contratto o accettare l’offerta proposti. 3.   Ai fini del paragrafo 1, se fornito online, il PEPP KID soddisfa le seguenti condizioni: a) è pubblicato in una parte del sito web o di un’applicazione mobile in cui è facilmente reperibile e accessibile; b) è fornito in una fase del processo di acquisto in cui al risparmiatore in PEPP potenziale o attuale sia concesso il tempo necessario per esaminare il documento prima di essere vincolato da un contratto PEPP o da un’offerta relativa a tale contratto PEPP.
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