Art. 7
Riesame del PEPP KID
In vigore dal 18 dic 2020
Riesame del PEPP KID
1. Il fornitore del PEPP riesamina le informazioni contenute nel PEPP KID a norma dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 ogniqualvolta intervengano modifiche che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano, e comunque almeno ogni 12 mesi successivamente alla data della pubblicazione iniziale del documento.
2. Nell’effettuare il riesame di cui al paragrafo 1, il fornitore del PEPP verifica se le informazioni contenute nel PEPP KID sono accurate, corrette, chiare e non fuorvianti. In particolare, verifica il rispetto dei seguenti criteri:
a)
se le informazioni che figurano nel PEPP KID siano conformi ai requisiti generali di forma e contenuto previsti dagli articoli 26, 27 e 28 del regolamento (UE) 2019/1238 e ai requisiti specifici di forma e contenuto previsti dall’ del presente regolamento;
b)
se i rischi e il rendimento del PEPP siano cambiati e se da tale cambiamento discenda come effetto la necessità di trasferire il PEPP in una classe dell’indicatore sintetico di rischio diversa da quella indicata nel PEPP KID soggetto a riesame.
3. Ai fini del paragrafo 1, durante l’intero periodo di vita del PEPP il fornitore del PEPP stabilisce e mantiene processi adeguati che consentano ai risparmiatori in PEPP di individuare in ogni momento e senza indebiti ritardi qualsiasi circostanza tale da determinare un cambiamento che incide o potrebbe incidere sull’accuratezza, la correttezza o la chiarezza delle informazioni che figurano nel PEPP KID.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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