Art. 2 · Stratificazione delle informazioni

Art. 2

Stratificazione delle informazioni

In vigore dal 18 dic 2020
Stratificazione delle informazioni La stratificazione delle informazioni contenute rispettivamente nel PEPP KID o nel prospetto delle prestazioni del PEPP conformemente all’articolo 28, paragrafo 3, all’articolo 35, paragrafi 1 e 2, all’articolo 36, paragrafo 1, e all’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 è concepita in modo da non distogliere l’attenzione del cliente dal contenuto del documento o da occultare informazioni chiave. In caso di stratificazione delle informazioni, il prospetto delle prestazioni del PEPP deve poter essere stampato come un unico documento.
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