Art. 6
Concessione di preferenze nell’ambito di un regime commerciale preferenziale
In vigore dal 18 dic 2020
Concessione di preferenze nell’ambito di un regime commerciale preferenziale
1. Le misure tariffarie preferenziali di cui all’ non sono concesse nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a meno che i paesi terzi o gruppi di paesi terzi che beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui all’ non abbiano adottato misure, di cui informano la Commissione, quando esportano nel Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, che garantiscano la conformità con:
a)
le norme di origine preferenziale per i prodotti;
b)
le norme per il rilascio o la compilazione delle prove dell’origine;
c)
le norme relative alla verifica dell’origine preferenziale dei prodotti;
d)
le altre condizioni stabilite nei pertinenti regimi commerciali preferenziali.
2. Ai fini del paragrafo 1 la Commissione pubblica sul proprio sito web la data in cui si ritiene che i paesi terzi o il gruppo di paesi terzi abbiano adottato misure per garantire la conformità.
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