Art. 2
Date di riferimento per le segnalazioni
In vigore dal 17 dic 2020
Date di riferimento per le segnalazioni
1. Gli enti trasmettono alle autorità competenti informazioni sulla situazione in essere alle seguenti date di riferimento per le segnalazioni:
a)
segnalazioni mensili: ultimo giorno di ogni mese;
b)
segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
c)
segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;
d)
segnalazioni annuali: 31 dicembre.
2. Le informazioni trasmesse in base ai modelli di cui agli allegati III e IV, conformemente alle istruzioni di cui all’allegato V, in riferimento a un determinato periodo, sono comunicate cumulativamente dal primo giorno dell’anno contabile alla data di riferimento.
3. Laddove la legislazione nazionale consenta agli enti di segnalare le informazioni finanziarie basandosi sulla fine del loro anno contabile che non corrisponde a quella dell’anno civile, le date di riferimento per le segnalazioni possono essere adattate di conseguenza, in modo tale che le informazioni finanziarie e le informazioni ai fini dell’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) e dell’assegnazione dei coefficienti della riserva di capitale per i G-SII siano segnalate rispettivamente ogni tre, sei o dodici mesi dalla fine di tale anno contabile.
Storico versioni
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