Art. 18 · Segnalazioni riguardanti ulteriori metriche di controllo della liquidità su base individuale e consolidata

Art. 18

Segnalazioni riguardanti ulteriori metriche di controllo della liquidità su base individuale e consolidata

In vigore dal 17 dic 2020
Segnalazioni riguardanti ulteriori metriche di controllo della liquidità su base individuale e consolidata 1.   Per segnalare le informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità ai sensi dell’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti presentano con frequenza mensile tutte le informazioni seguenti: a) le informazioni specificate nell’allegato XVIII conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XIX; b) le informazioni specificate nell’allegato XX conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXI; c) le informazioni specificate nell’allegato XXII conformemente alle istruzioni di cui all’allegato XXIII. 2.   In deroga al paragrafo 1, un ente che soddisfa tutte le condizioni di cui all’, paragrafo 1, punto 145, del regolamento (UE) n. 575/2013 può presentare le informazioni sulle ulteriori metriche di controllo della liquidità con frequenza trimestrale.
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