Art. 9 · Riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza

Art. 9

Riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza

In vigore dal 17 dic 2020
Riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza 1.   La riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza può essere utilizzata per finanziare: a) assistenza per rispondere a situazioni di emergenza derivanti da gravi catastrofi contemplate dal Fondo di solidarietà dell’Unione europea, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio (6); e b) risposte rapide a specifiche necessità urgenti all’interno dell’Unione o nei paesi terzi in seguito a eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in particolare per gli interventi di emergenza e le operazioni di supporto a seguito di catastrofi naturali non contemplate dalla lettera a), catastrofi provocate dall’uomo, crisi umanitarie in caso di minacce su ampia scala per la sanità pubblica o per la salute degli animali e delle piante, nonché in situazioni di particolare pressione alle frontiere esterne dell’Unione dovute alla pressione dei flussi migratori, se le circostanze lo richiedono. 2.   La riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza non supera un importo annuo massimo di 1 200 milioni di EUR (a prezzi 2018). Qualsiasi quota dell’importo annuale non utilizzata nell’anno n può essere utilizzata fino all’anno n+1. La quota dell’importo annuo derivante dall’esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell’importo annuo dell’anno n non utilizzata nell’anno n+1 viene annullata. 3.   Gli stanziamenti per la riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza sono iscritti nel bilancio generale dell’Unione a titolo di stanziamento accantonato. 4.   Il 1o ottobre di ciascun anno almeno un quarto dell’importo annuo di cui al paragrafo 2 rimane ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. Fatto salvo il primo comma, è possibile mobilitare al massimo le seguenti percentuali dell’importo complessivo disponibile fino al 1o settembre di ogni anno: — 50 % per l’assistenza di cui al paragrafo 1, lettera a); l’importo derivante da tale calcolo è ridotto dell’importo mobilitato nell’anno precedente in applicazione del paragrafo 5; — 35 % per l’assistenza ai paesi terzi di cui al paragrafo 1, lettera b); — 15 % per l’assistenza all’interno dell’Unione di cui al paragrafo 1, lettera b). Fatto salvo il primo comma, a decorrere dal 1o settembre di ogni anno, la restante parte dell’importo disponibile può essere utilizzata per l’assistenza di cui al secondo comma per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno. 5.   In casi eccezionali e se le residue risorse finanziarie della riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza non sono sufficienti a coprire gli importi ritenuti necessari all’assistenza a norma del paragrafo 1, lettera a) nell’anno in cui si verifica una catastrofe di cui a tale lettera, la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo agli importi annui a disposizione a favore della riserva di solidarietà e per gli aiuti d’urgenza nell’anno successivo, fino a un importo massimo di 400 milioni di EUR (a prezzi 2018).
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