Art. 4 · Adeguamenti tecnici

Art. 4

Adeguamenti tecnici

In vigore dal 17 dic 2020
Adeguamenti tecnici 1.   Ogni anno la Commissione, prima della procedura di bilancio dell’esercizio n+1, effettua i seguenti adeguamenti tecnici del QFP: a) una rivalutazione, ai prezzi dell’anno n+1, dei massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento; b) un calcolo del margine residuo disponibile sotto il massimale delle risorse proprie stabilito nella decisione sulle risorse proprie; c) un calcolo dell’importo degli stanziamenti di impegno disponibili nell’ambito dello strumento unico di margine di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera a), nonché dell’importo massimo totale di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettera a); d) un calcolo dell’adeguamento del massimale per gli stanziamenti di pagamento nell’ambito dello strumento unico di margine di cui all’, paragrafo 1, primo comma, lettera b), nonché dell’importo massimo di cui all’, paragrafo 2, primo comma, lettera b); e) un calcolo delle dotazioni aggiuntive per programmi specifici di cui all’, paragrafo 1, e il risultato dell’adeguamento annuale di cui all’, paragrafo 2. 2.   La Commissione effettua gli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo. 3.   La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 e le sottostanti previsioni economiche al Parlamento europeo e al Consiglio. 4.   Fatti salvi gli , per l’esercizio considerato non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici né nel corso dell’esercizio né a titolo di correzioni a posteriori, nel corso degli esercizi successivi.
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