Art. 2 · Rispetto dei massimali del QFP

Art. 2

Rispetto dei massimali del QFP

In vigore dal 17 dic 2020
Rispetto dei massimali del QFP 1.   Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione («istituzioni»), nel corso di ciascuna procedura di bilancio e durante l’esecuzione del bilancio dell’esercizio interessato, rispettano i massimali annui di spesa stabiliti nell’allegato I («massimali del QFP»). Il sottomassimale per la rubrica 3, di cui all’allegato I, è stabilito lasciando impregiudicata la flessibilità tra i due pilastri della politica agricola comune (PAC). Il massimale adeguato da applicare al pilastro I della PAC a seguito dei trasferimenti tra il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e i pagamenti diretti è fissato nel pertinente atto giuridico e il QFP è conseguentemente adeguato in applicazione dell’adeguamento tecnico previsto all’ del presente regolamento. 2.   Ove risulti necessario l’utilizzo delle risorse degli strumenti speciali di cui agli , gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento sono iscritti a bilancio al di sopra dei massimali fissati nel QFP. Ove risulti necessario l’utilizzo delle risorse a titolo dello strumento unico di margine di cui all’, gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento sono iscritti a bilancio al di sopra dei massimali fissati nel QFP per un dato anno. 3.   Se è necessario attivare una garanzia per l’assistenza finanziaria agli Stati membri autorizzata conformemente all’articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario, l’importo necessario viene attivato al di sopra dei massimali fissati nel QFP.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:2093:oj#art-2