Art. 97
Entrata in vigore
In vigore dal 16 dic 2020
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 12 agosto 2022, con le eccezioni seguenti:
l’, che si applica a decorrere dal 4 luglio 2020;
l’, paragrafo 2, che si applica a decorrere dall’11 febbraio 2021;
l’, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, l’, paragrafi 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12 e l’, che si applicano a decorrere dal 12 febbraio 2022;
l’, paragrafo 14, e l’, che si applicano a decorrere dal 12 febbraio 2023.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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