Art. 92 · Modifica della direttiva (UE) 2017/1132

Art. 92

Modifica della direttiva (UE) 2017/1132

In vigore dal 16 dic 2020
Modifica della direttiva (UE) 2017/1132 La direttiva (UE) 2017/1132 è modificata come segue: 1) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Gli Stati membri garantiscono che l’, l’, paragrafo 1, l’, paragrafi 1, 2 e 3, l’, paragrafo 2, primo comma, gli articoli da 72 a 75 e gli della presente direttiva non si applichino in caso di applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (**). (*)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)." (**)  Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 022 del 22.1.2021, pag. 1).»;" 2) l’articolo 86 bis è modificato come segue: a) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23»; b) al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il soggetto a misure di prevenzione della crisi quali definite all’, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE o all’, punto 48), del regolamento (UE) 2021/23»; 3) all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4.   Gli Stati membri garantiscono che il presente capo non si applichi alle società che sono soggette all’applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23»; 4) l’articolo 120 è modificato come segue: a) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23.»; b) al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il soggetto a misure di prevenzione della crisi quali definite all’, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE o all’, punto 48), del regolamento (UE) 2021/23.»; 5) l’articolo 160 bis è modificato come segue: a) al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE o al titolo V del regolamento (UE) 2021/23»; b) al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il soggetto a misure di prevenzione della crisi quali definite all’, paragrafo 1, punto 101, della direttiva 2014/59/UE o all’, punto 48), del regolamento (UE) 2021/23.».
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