Art. 9 · Piani di risanamento

Art. 9

Piani di risanamento

In vigore dal 16 dic 2020
Piani di risanamento 1.   La CCP redige e tiene aggiornato un piano di risanamento che prevede, in caso di eventi di inadempimento e di eventi diversi dall’inadempimento e di una combinazione di entrambi, l’adozione di misure volte a ripristinare la solidità finanziaria senza alcun sostegno finanziario pubblico straordinario e a consentire alla CCP di continuare a svolgere funzioni essenziali in caso di deterioramento significativo della situazione finanziaria o in presenza di un rischio di violazione dei requisiti patrimoniali e prudenziali imposti dal regolamento (UE) n. 648/2012. 2.   Le misure previste nel piano di risanamento: a) fanno fronte in modo globale ed efficace a tutti i rischi individuati nei vari scenari, comprese eventuali carenze di liquidità prive di copertura; b) in caso di perdite dovute a un evento di inadempimento garantiscono il ribilanciamento del portafoglio e l’allocazione piena delle perdite non coperte ai partecipanti diretti e relativi clienti, ove tali clienti siano creditori diretti della CCP, e agli azionisti, tenendo conto degli interessi di tutti i portatori di interesse; c) comprendono meccanismi di assorbimento delle perdite adeguati per coprire le perdite che possono derivare da tutti i tipi di eventi diversi dall’inadempimento; e d) consentono la ricostituzione delle risorse finanziarie della CCP, compresi i fondi propri, a un livello sufficiente a consentire alla CCP di adempiere ai propri obblighi di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 e a garantire la continuità operativa e il tempestivo esercizio delle funzioni essenziali della CCP. 3.   Il piano di risanamento contiene un quadro di indicatori, basato sul profilo di rischio della CCP, nel quale sono identificati i casi in cui devono essere adottate le misure ivi previste. Gli indicatori riguardano la solidità finanziaria e l’operatività della CCP e possono essere di carattere qualitativo o quantitativo e dovrebbero consentire di adottare misure di risanamento con tempestività sufficiente a garantire il tempo necessario per attuare il piano. 4.   La CCP predispone dispositivi appropriati per il monitoraggio periodico degli indicatori di cui al paragrafo 3. La CCP riferisce all’autorità competente in merito al risultato di tale monitoraggio. L’autorità competente trasmette al collegio di vigilanza le informazioni che ritiene significative. 5.   Entro il 12 febbraio 2022, l’AESFEM, in cooperazione con il CERS, emana orientamenti conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010 che specificano l’elenco minimo degli indicatori qualitativi e quantitativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. 6.   La CCP include nel proprio regolamento operativo disposizioni concernenti le procedure che deve seguire nel caso in cui, per realizzare gli obiettivi della procedura di risanamento, intenda: a) adottare le misure previste nel piano di risanamento anche in assenza degli indicatori rilevanti; o b) non adottare le misure previste nel piano di risanamento anche in presenza degli indicatori rilevanti. La decisione presa a norma del presente paragrafo è notificata senza ritardo all’autorità competente, corredata della relativa giustificazione. 7.   La CCP che intende attivare il piano di risanamento notifica all’autorità competente la natura e l’entità dei problemi riscontrati, precisando tutte le circostanze del caso e indicando le misure di risanamento o di altro tipo di cui prospetta l’adozione per risolvere la situazione nonché il termine previsto per ripristinare la solidità finanziaria mediante le misure suddette. L’autorità competente può ordinare alla CCP di non adottare una misura di risanamento prospettata se ritiene che possa produrre effetti negativi significativi sul sistema finanziario o che vi siano scarse probabilità che possa essere efficace. A seguito della notificazione ricevuta a norma del paragrafo 6 del presente articolo, l’autorità competente valuta immediatamente se le circostanze rendano necessario il ricorso ai poteri di intervento precoce conformemente all’. 8.   L’autorità competente informa prontamente l’autorità di risoluzione e il collegio di vigilanza e l’autorità di risoluzione informa prontamente il collegio di risoluzione della notificazione ricevuta in conformità del paragrafo 6, secondo comma, e del paragrafo 7, primo comma, e dell’eventuale successiva istruzione emanata dall’autorità competente in conformità del paragrafo 7, secondo comma. L’autorità competente, ove sia informata conformemente al paragrafo 7 del presente articolo, limita o vieta nella massima misura possibile, senza attivare un evento di inadempimento, la remunerazione del capitale e degli strumenti trattati come capitale, inclusi la distribuzione di dividendi e i riacquisti da parte della CCP; dovrebbe altresì essere possibile limitare o vietare tutti i pagamenti all’alta dirigenza, definita all’, punto 29, del regolamento (UE) n. 648/2012, delle componenti variabili della remunerazione ai sensi della politica retributiva della CCP di cui all’, punto 29), del regolamento (UE) n. 648/2012, di benefici pensionistici discrezionali o delle indennità di buonuscita. 9.   La CCP riesamina, sottopone a prova e ove necessario aggiorna il piano di risanamento almeno annualmente e in ogni caso a seguito di mutamenti della struttura giuridica o organizzativa, ovvero dell’attività svolta o della situazione finanziaria, che possano influire in misura sostanziale sul piano o renderne altrimenti necessaria la modifica. L’autorità competente può ordinare alla CCP di aggiornare il piano di risanamento con maggiore frequenza. 10.   Il piano di risanamento è redatto in conformità della sezione A dell’allegato e tiene conto di tutti i pertinenti rapporti di interdipendenza all’interno del gruppo a cui appartiene la CCP. Le autorità competenti possono ordinare alla CCP di inserire ulteriori informazioni nel piano di risanamento. Se del caso, l’autorità competente della CCP consulta l’autorità competente dell’impresa madre della CCP. 11.   Il piano di risanamento: a) non presuppone l’accesso a un sostegno finanziario pubblico straordinario, a un’assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale o a un’assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata e tasso di interesse non standard, né il loro ottenimento; b) tiene conto degli interessi di tutti i portatori d’interesse su cui il piano potrebbe avere ripercussioni, compresi i partecipanti diretti e, nella misura in cui le informazioni sono disponibili, i relativi clienti diretti e indiretti; e c) assicura che i partecipanti diretti non abbiano esposizioni illimitate nei confronti della CCP e che le perdite potenziali e le carenze di liquidità dei portatori di interessi siano trasparenti, misurabili, gestibili e controllabili. 12.   Entro il 12 febbraio 2022, l’AESFEM, in cooperazione con il CERS, emana orientamenti conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010 che precisano ulteriormente la gamma di scenari da considerare ai fini del paragrafo 1 del presente articolo. Nel formulare tali orientamenti, l’AESFEM tiene conto, se del caso, delle prove di stress prudenziali. 13.   Se la CCP fa parte di un gruppo e nel piano di risanamento rientrano accordi contrattuali relativi al sostegno dell’impresa madre o del gruppo, il piano di risanamento prevede scenari in cui tali accordi non possono essere onorati. 14.   A seguito di un evento di inadempimento o di un evento diverso dall’inadempimento, prima di ricorrere agli accordi e alle misure di cui alla sezione A, punto 15, dell’allegato del presente regolamento, la CCP utilizza un importo supplementare delle sue risorse proprie dedicate prefinanziate. Tale importo non è inferiore al 10 % né superiore al 25 % dei requisiti patrimoniali basati sul rischio calcolati conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012. Al fine di soddisfare tale requisito, la CCP può utilizzare il capitale detenuto in aggiunta ai requisiti patrimoniali minimi, per conformarsi alla soglia di notificazione di cui all’atto delegato adottato sulla base dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012. 15.   L’AESFEM elabora, in stretta cooperazione con l’ABE e previa consultazione del SEBC, progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano la metodologia di calcolo e gestione dell’importo supplementare di risorse proprie dedicate prefinanziate che devono essere utilizzate conformemente al paragrafo 14. Nell’elaborare tali norme tecniche, l’AESFEM tiene conto di tutti gli elementi seguenti: a) struttura e organizzazione interna della CCP, nonché natura, portata e complessità delle sue attività; b) struttura degli incentivi degli azionisti, della dirigenza e dei partecipanti diretti delle CCP nonché dei clienti dei partecipanti diretti; c) l’opportunità che la CCP, in funzione delle valute in cui sono denominati gli strumenti finanziari da essa compensati, delle valute accettate come garanzia reale e del rischio derivante dalle sue attività, in particolare qualora non compensi i derivati OTC come definiti all’, punto 7), del regolamento (UE) n. 648/2012, investa tale importo supplementare delle risorse proprie dedicate in attività diverse da quelle di cui all’, paragrafo 1, di detto regolamento; e d) le norme applicabili alle CCP di paesi terzi e le pratiche di queste ultime, nonché gli sviluppi internazionali in materia di risanamento e risoluzione delle CCP, al fine di preservare la competitività delle CCP dell’Unione attive a livello internazionale e la competitività delle CCP dell’Unione rispetto alle CCP dei paesi terzi che prestano servizi di compensazione nell’Unione. Qualora concluda, sulla base dei criteri di cui al primo comma, lettera c), che è appropriato per talune CCP investire tale importo supplementare delle risorse proprie dedicate prefinanziate in attività diverse da quelle di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, l’AESFEM specifica inoltre: a) la procedura attraverso la quale, qualora tali risorse non siano immediatamente disponibili, la CCP può ricorrere a misure di risanamento che richiedono il contributo finanziario dei partecipanti diretti non inadempienti; b) la procedura che la CCP deve seguire per rimborsare successivamente i partecipanti diretti non inadempienti di cui alla lettera a) fino a concorrenza dell’importo da utilizzare conformemente al paragrafo 14 del presente articolo. L’AESFEM presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il 12 febbraio 2022. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 16.   La CCP predispone adeguati meccanismi per coinvolgere nell’elaborazione del piano di risanamento le FMI collegate e i portatori di interessi che, in caso di attivazione del piano, subirebbero perdite, dovrebbero sostenere costi o dovrebbero contribuire a colmare le carenze di liquidità. 17.   Il consiglio della CCP valuta il piano di risanamento tenuto conto del parere del comitato dei rischi a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, e lo approva prima di sottoporlo all’autorità competente. 18.   Ove abbia deciso di non seguire il parere del comitato dei rischi, il consiglio della CCP informa prontamente l’autorità competente conformemente all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012 e spiega in dettaglio la sua decisione all’autorità competente. 19.   Il piano di risanamento è integrato nella governance e nel quadro generale di gestione dei rischi della CCP. 20.   Le misure indicate nel piano di risanamento che creano obblighi finanziari o contrattuali in capo ai partecipanti diretti e, ove opportuno, ai clienti e ai clienti indiretti, alle FMI collegate e alle sedi di negoziazione costituiscono parte integrante del regolamento operativo della CCP. 21.   La CCP assicura che le misure previste nel piano di risanamento siano esercitabili in ogni momento in tutte le giurisdizioni in cui si trovano i partecipanti diretti, le FMI collegate o le sedi di negoziazione. 22.   L’obbligo per le CCP di includere nei piani di risanamento il diritto di effettuare una richiesta di liquidità per il risanamento e, se del caso, di ridurre il valore di eventuali profitti dovuti dalla CCP ai partecipanti diretti non inadempienti non si applica ai soggetti di cui all’, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 648/2012. 23.   I partecipanti diretti comunicano ai loro clienti in modo chiaro e trasparente se e in che modo le misure contenute nel piano di risanamento della CCP possono avere ripercussioni su di essi.
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