Art. 87 · Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012

Art. 87

Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012

In vigore dal 16 dic 2020
Modifiche del regolamento (UE) n. 648/2012 Il regolamento (UE) n. 648/2012 è così modificato: 1) è inserito l’articolo seguente: «Articolo 6 ter Sospensione dell’obbligo di compensazione in caso di risoluzione 1.   Se la CCP presenta i presupposti previsti all’ del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), l’autorità di risoluzione della CCP designata a norma dell’, paragrafo 1, di detto regolamento o l’autorità competente designata a norma dell’, paragrafo 1, del presente regolamento possono chiedere alla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di un’autorità competente responsabile della vigilanza del partecipante diretto della CCP in risoluzione, di sospendere l’obbligo di compensazione di cui all’, paragrafo 1 del presente regolamento, per determinate categorie di derivati OTC o per un determinato tipo di controparte se sussistono i presupposti seguenti: a) la CCP in risoluzione è autorizzata a compensare le specifiche categorie di derivati OTC soggette all’obbligo di compensazione per le quali è chiesta la sospensione; e b) la sospensione dell’obbligo di compensazione per le specifiche categorie di derivati OTC o per un determinato tipo di controparte è necessaria per scongiurare o affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei mercati finanziari nell’Unione in relazione alla risoluzione della CCP e tale sospensione è proporzionata agli obiettivi. La richiesta di cui al primo comma è corredata della prova della sussistenza dei presupposti indicati al medesimo comma, lettere a) e b). L’autorità di cui al primo comma notifica la richiesta motivata all’AESFEM e al CERS contestualmente alla trasmissione della richiesta alla Commissione. 2.   Entro 24 ore dalla notificazione della richiesta dell’autorità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, primo comma, e, per quanto possibile, previa consultazione del CERS, l’AESFEM emana un parere sulla sospensione prospettata tenendo conto della necessità di scongiurare o affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei mercati finanziari nell’Unione, degli obiettivi della risoluzione enunciati all’ del regolamento (UE) 2021/23 e dei criteri enunciati all’, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento. 3.   Se ritiene che la sospensione dell’obbligo di compensazione sia una sostanziale modifica dei criteri per l’obbligo di negoziazione di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, l’AESFEM può chiedere alla Commissione di sospendere l’obbligo di negoziazione di cui all’, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento per le stesse specifiche categorie di derivati OTC oggetto della richiesta di sospendere l’obbligo di compensazione. L’AESFEM trasmette la sua richiesta motivata all’autorità di cui al paragrafo 1, primo comma, e al CERS contemporaneamente alla trasmissione della richiesta alla Commissione. 4.   Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 bis e il parere previsto al paragrafo 2 non sono resi pubblici. 5.   Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1, sulla base delle motivazioni e prove fornite dall’autorità di cui allo stesso paragrafo 1, la Commissione sospende l’obbligo di compensazione per le specifiche categorie di derivati OTC o mediante un atto di esecuzione oppure respinge la richiesta di sospensione. Ai fini dell’adozione dell’atto di esecuzione di cui al primo comma, la Commissione tiene conto del parere emanato dall’AESFEM di cui al paragrafo 2 del presente articolo, degli obiettivi della risoluzione enunciati all’ del regolamento (UE) 2021/23, dei criteri enunciati all’, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento per quanto riguarda dette categorie di derivati OTC e della necessità della sospensione per scongiurare o affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei mercati finanziari nell’Unione. Se respinge la sospensione richiesta, la Commissione ne fornisce i motivi per iscritto all’autorità richiedente di cui al paragrafo 1, primo comma, e all’AESFEM. La Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo e il Consiglio e trasmette loro le motivazioni fornite all’autorità richiedente di cui al paragrafo 1, primo comma, e all’AESFEM. Tale informazione non è resa pubblica. L’atto di esecuzione di cui primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3. 6.   Se richiesto dall’AESFEM conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l’atto di esecuzione che sospende l’obbligo di compensazione può sospendere altresì l’obbligo di negoziazione di cui all’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 600/2014 per le stesse categorie specifiche di derivati OTC soggette alla sospensione dell’obbligo di compensazione. 7.   La sospensione dell’obbligo di compensazione e, ove applicabile, dell’obbligo di negoziazione sono comunicati all’autorità richiedente di cui al paragrafo 1, primo comma del presente articolo, e all’AESFEM e sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sul sito web della Commissione e nel registro pubblico di cui all’. 8.   La sospensione dell’obbligo di compensazione a norma del paragrafo 5 è valida per un periodo iniziale non superiore a tre mesi a decorrere dalla data di applicazione della sospensione. La sospensione dell’obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 6 è valida per lo stesso periodo iniziale. 9.   Se continuano a sussistere i motivi per la sospensione, la Commissione può prorogare mediante un atto di esecuzione la sospensione di cui al paragrafo 5 per periodi aggiuntivi non superiori a tre mesi, a condizione che la durata totale della sospensione non sia superiore a dodici mesi. Le proroghe della sospensione sono pubblicate conformemente al paragrafo 7. L’atto di esecuzione di cui primo comma del presente paragrafo è adottato secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3. 10.   Con sufficiente anticipo rispetto al termine della sospensione iniziale di cui al paragrafo 5 o della proroga di cui al paragrafo 7, qualsiasi autorità di cui al paragrafo 9, primo comma, può tramettere una richiesta alla Commissione di prorogare la sospensione dell’obbligo di compensazione. La richiesta è corredata della prova che continuano a sussistere i presupposti indicati al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b). L’autorità di cui al primo comma notifica la richiesta motivata all’AESFEM e al CERS contestualmente alla notificazione della richiesta alla Commissione. La richiesta di cui al primo comma non è resa pubblica. Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della notificazione della richiesta e, se lo ritiene necessario, previa consultazione del CERS, l’AESFEM emana un parere per la Commissione sull’eventuale persistere dei motivi per la sospensione tenendo conto della necessità di scongiurare o affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o al regolare funzionamento dei mercati finanziari nell’Unione, degli obiettivi della risoluzione enunciati all’ del regolamento (UE) 2021/23 e dei criteri enunciati all’, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento. L’AESFEM trasmette una copia di detto parere al Parlamento europeo e al Consiglio. Il parere non è reso pubblico. L’atto di esecuzione che proroga la sospensione dell’obbligo di compensazione può anche prorogare la sospensione dell’obbligo di negoziazione di cui al paragrafo 6. La proroga della sospensione dell’obbligo di negoziazione è valida per lo stesso periodo della proroga della sospensione dell’obbligo di compensazione. (*)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2021/23, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 022 del 22.1.2021, pag. 1.).»;" 2) è inserito l’articolo seguente: «A rticolo 13 bis Sostituzione degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse nelle negoziazioni pregresse 1.   Le controparti di cui all’, paragrafo 3, possono continuare ad applicare le procedure di gestione dei rischi in vigore alla data di applicazione del presente regolamento per quanto riguarda contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale stipulati o novati prima della data in cui prende effetto l’obbligo di disporre di procedure di gestione dei rischi ai sensi dell’, paragrafo 3, se, dopo l’11 febbraio 2021, tali contratti sono novati al solo scopo di sostituire l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse a cui fanno riferimento o di introdurre disposizioni di riserva in relazione a tale indice. 2.   Le operazioni concluse o novate prima della data in cui prende effetto l’obbligo di compensazione ai sensi dell’, e che, dopo l’11 febbraio 2021, sono successivamente novate al solo scopo di sostituire l’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse a cui fanno riferimento o di introdurre disposizioni di riserva in relazione a tale indice, non sono per tale motivo soggette all’obbligo di compensazione di cui all’.»; 3) all’articolo 24 bis, paragrafo 7, la lettera b) è sostituita dal seguente: «b) con periodicità almeno annuale, avvia e coordina in tutta l’Unione le valutazioni sulla resilienza delle CCP agli sviluppi negativi dei mercati, come previsto dall’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, tenendo conto, ove possibile, dell’effetto aggregato dei regimi di risanamento e risoluzione delle CCP sulla stabilità finanziaria dell’Unione;»; 4) all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Il comitato dei rischi formula pareri all’attenzione del consiglio su tutte le misure che possano influire sulla gestione dei rischi della CCP, quali le modifiche importanti riguardanti il modello di rischio adottato, le procedure in caso di inadempimento, i criteri di ammissione dei partecipanti diretti, la compensazione di nuove categorie di strumenti o l’esternalizzazione di funzioni. Il comitato dei rischi informa tempestivamente il consiglio di qualsiasi nuovo rischio che incide sulla resilienza della CCP. Al comitato dei rischi non sono richiesti pareri per le attività correnti della CCP. È compiuto ogni ragionevole sforzo per consultare il comitato dei rischi sugli sviluppi che incidono sulla gestione dei rischi della CCP in situazioni di emergenza, compresi gli sviluppi attinenti alle esposizioni dei partecipanti diretti verso la CCP e alle interdipendenze con altre CCP.»; 5) all’, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5.   La CCP informa immediatamente l’autorità competente e il comitato dei rischi di ogni decisione per la quale il consiglio decide di non seguire il parere del comitato dei rischi, e ne illustra i motivi. Il comitato dei rischi o qualsiasi suo membro può informare l’autorità competente dei settori in cui ritiene che il parere formulato dal comitato non sia stato seguito.»; 6) all’, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «La CCP informa l’autorità competente di eventuali evoluzioni negative di rilievo riguardo al profilo di rischio di uno qualsiasi dei suoi partecipanti diretti determinato nel contesto della valutazione della CCP di cui al primo comma, o di altra valutazione con conclusione simile, compreso un aumento del rischio che uno qualsiasi dei suoi partecipanti diretti comporta per la CCP, che quest’ultima ritiene possano attivare una procedura in caso di inadempimento.»; 7) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «8.   I partecipanti diretti della CCP informano chiaramente i loro clienti esistenti e potenziali delle potenziali perdite o altri costi che possono trovarsi a sostenere in seguito all’applicazione delle procedure di gestione dell’inadempimento e delle modalità di allocazione delle perdite e delle posizioni previste dal regolamento operativo della CCP, indicando anche il tipo di risarcimento che possono ricevere, tenuto conto dell’, paragrafo 7. I clienti ricevono informazioni sufficientemente dettagliate per poter comprendere le perdite o altri costi che, nella peggiore delle ipotesi, potrebbero dover sostenere qualora la CCP attuasse provvedimenti di risanamento.»; 8) è inserito l’articolo seguente: «A rticolo 45 bis Restrizioni temporanee in caso di evento significativo diverso dall’inadempimento 1.   Nel caso di un evento significativo diverso dall’inadempimento di cui all’, punto 9, del regolamento (UE) 2021/23, l’autorità competente può richiedere alla CCP di astenersi da una delle seguenti azioni per un periodo specificato dall’autorità competente, che non può superare i cinque anni: a) procedere a una distribuzione di dividendi o assumere un impegno irrevocabile di procedere a una distribuzione di dividendi, fatta eccezione per i diritti ai dividendi espressamente indicati nel regolamento (UE) 2021/23 come forma di compensazione; b) riacquistare azioni ordinarie; c) creare un’obbligazione di pagare una remunerazione variabile quale definita dalla politica retributiva della CCP ai sensi dell’, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 648/2012, benefici pensionistici discrezionali o le indennità di buonuscita per l’alta dirigenza di cui all’, paragrafo 29, del regolamento (UE) n. 648/2012. L’autorità competente non limita la facoltà della CCP di intraprendere una delle azioni di cui al primo comma se quest’ultima è giuridicamente obbligata a intraprendere tale azione e l’obbligo è anteriore agli eventi di cui al primo comma. 2.   L’autorità competente può decidere di rinunciare alle restrizioni di cui al paragrafo 1 qualora ritenga che la rinuncia a tali restrizioni non ridurrebbe il volume o la disponibilità delle risorse proprie della CCP, in particolare le risorse proprie disponibili per essere utilizzate come provvedimento di risanamento. 3.   Entro il 12 febbraio 2022 l’AESFEM elabora un progetto di orientamenti a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010 per specificare ulteriormente le circostanze in cui l’autorità competente può chiedere alla CCP di astenersi dall’intraprendere una qualsiasi delle azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»; 9) all’, paragrafo 3, primo comma è aggiunta la lettera seguente: «r) le autorità di risoluzione designate a norma dell’ del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio.».
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