Art. 81
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
In vigore dal 16 dic 2020
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
1. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme relative a sanzioni amministrative e altre misure amministrative applicabili quando il presente regolamento non è rispettato, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione.
Qualora decidano di non prevedere norme in materia di sanzioni amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione e all’AESFEM le pertinenti disposizioni in materia di diritto penale. Le sanzioni amministrative e altre misure amministrative sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Entro il 12 agosto 2022 gli Stati membri notificano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo alla Commissione e all’AESFEM. Essi provvedono a notificare immediatamente alla Commissione e all’AESFEM le eventuali modifiche successive.
2. Gli Stati membri assicurano che, qualora gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applichino alle CCP, e a partecipanti diretti in caso di violazione, possano essere applicate le sanzioni amministrative o le altre misure amministrative di cui a tale paragrafo, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, al consiglio e all’alta dirigenza delle CCP e ai partecipanti diretti e ad altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale.
3. I poteri di irrogare sanzioni amministrative o altre misure amministrative previste dal presente regolamento sono attribuiti alle autorità di risoluzione o, se diverse, alle autorità competenti a seconda del tipo di violazione. Le autorità di risoluzione e le autorità competenti dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l’esercizio delle loro rispettive funzioni. Nell’esercizio dei loro poteri di irrogare sanzioni, le autorità di risoluzione e le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni amministrative o altre misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.
4. Le autorità di risoluzione e le autorità competenti esercitano i loro poteri di irrogare sanzioni amministrative o altre misure amministrative conformemente al presente regolamento e al diritto nazionale nelle seguenti modalità:
a)
direttamente;
b)
in collaborazione con altre autorità;
c)
sotto la propria responsabilità mediante delega a tali autorità;
d)
ricorrendo alle autorità giudiziarie competenti.
Storico versioni
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