Art. 78
Diritto di rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo
In vigore dal 16 dic 2020
Diritto di rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo
In deroga all’, paragrafo 2, la pertinente autorità nazionale può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo nei casi seguenti:
a)
la procedura avrebbe effetti negativi sulla stabilità finanziaria dello Stato membro di appartenenza;
b)
i creditori, i partecipanti diretti e, ove applicabile, i loro clienti ubicati nello Stato membro di appartenenza non riceverebbero, in base alla procedura nazionale di risoluzione del paese terzo, lo stesso trattamento degli omologhi del paese terzo aventi diritti giuridici analoghi;
c)
il riconoscimento o l’esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo avrebbe implicazioni sostanziali per le finanze pubbliche dello Stato membro di appartenenza;
d)
il riconoscimento o l’esecuzione sarebbero in contrasto con il diritto nazionale.
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