Art. 77 · Riconoscimento ed esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo

Art. 77

Riconoscimento ed esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo

In vigore dal 16 dic 2020
Riconoscimento ed esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo 1.   Il presente articolo si applica in relazione alle procedure di risoluzione in paesi terzi se e finché con il paese terzo non vige l’accordo internazionale di cui all’, paragrafo 1. Si applica anche dopo l’entrata in vigore dell’accordo internazionale di cui all’, paragrafo 1, con il paese terzo se tale accordo non disciplina il riconoscimento e l’esecuzione delle procedure di risoluzione in paese terzo. 2.   La pertinente autorità nazionale riconosce la procedura di risoluzione in paese terzo nei confronti della CCP del paese terzo quando: a) la CCP del paese terzo presta servizi o ha filiazioni stabilite in uno o più Stati membri; b) la CCP del paese terzo ha attività, diritti, obblighi o passività ubicati in uno o più Stati membri ovvero disciplinati dal diritto di uno o più Stati membri. La pertinente autorità nazionale provvede all’esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo riconosciuta a norma del proprio diritto nazionale. 3.   La pertinente autorità nazionale ha come minimo il potere di: a) esercitare i poteri di risoluzione in relazione: i) alle attività della CCP del paese terzo ubicate nello Stato membro di appartenenza o disciplinate dal diritto di detto Stato membro; e ii) ai diritti o passività della CCP del paese terzo contabilizzati nello Stato membro di appartenenza o disciplinati dal diritto di detto Stato membro ovvero nei casi in cui i crediti relativi a tali diritti e passività sono opponibili nello Stato membro di appartenenza; b) perfezionare, anche imponendo ad altri un intervento in tal senso, la cessione di partecipazioni in una filiazione stabilita nello Stato membro designante; c) esercitare i poteri di cui agli , in relazione ai diritti delle parti di un contratto con un soggetto di cui al paragrafo 2, se tali poteri sono necessari ai fini dell’esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo; e d) rendere inopponibili i diritti di scioglimento, liquidazione o anticipazione dei contratti oppure intaccare i diritti contrattuali dei soggetti di cui al paragrafo 2 e di altre componenti del gruppo, se il diritto deriva da un’azione di risoluzione nei confronti della CCP del paese terzo, sia essa avviata dalla stessa autorità di risoluzione del paese terzo o avviata altrimenti in ossequio ad obblighi giuridici o normativi previsti dalle disposizioni sulla risoluzione di tale paese, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento e di consegna nonché di prestazione della garanzia. 4.   Il riconoscimento e l’esecuzione della procedura di risoluzione in paese terzo non pregiudica la possibilità di una procedura ordinaria di insolvenza a norma del diritto nazionale applicabile.
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