Art. 76 · Accordi con paesi terzi

Art. 76

Accordi con paesi terzi

In vigore dal 16 dic 2020
Accordi con paesi terzi 1.   Conformemente all’articolo 218 TFUE la Commissione può presentare al Consiglio raccomandazioni relative alla negoziazione, con uno o più paesi terzi, di accordi sulle modalità di cooperazione tra le autorità di risoluzione e le pertinenti autorità dei paesi terzi in relazione alla pianificazione del risanamento e della risoluzione per le CCP e le CCP di paesi terzi nelle situazioni seguenti: a) quando la CCP del paese terzo presta servizi o ha filiazioni in uno o più Stati membri; b) quando la CCP stabilita in uno Stato membro presta servizi o ha una o più filiazioni in un paese terzo. 2.   L’accordo previsto al paragrafo 1 del presente articolo è volto in particolare ad assicurare la predisposizione di procedure e modalità di cooperazione ai fini dell’adempimento delle funzioni e dell’esercizio dei poteri di cui all’, compreso lo scambio di informazioni necessario per detti scopi.
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