Art. 75 · Limitazioni applicabili ad altre procedure

Art. 75

Limitazioni applicabili ad altre procedure

In vigore dal 16 dic 2020
Limitazioni applicabili ad altre procedure 1.   È avviata una procedura ordinaria di insolvenza nei confronti della CCP soltanto su iniziativa dell’autorità di risoluzione o con il suo consenso in conformità del paragrafo 3. 2.   L’autorità competente e l’autorità di risoluzione sono notificate al più presto della domanda di apertura di una procedura ordinaria di insolvenza nei confronti della CCP, indipendentemente dal fatto che questa sia sottoposta a risoluzione o che la decisione sia stata resa pubblica conformemente all’, paragrafo 3. 3.   Le autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza possono avviare detta procedura soltanto dopo che l’autorità di risoluzione le ha notificato la decisione di non avviare un’azione di risoluzione nei confronti della CCP ovvero quando non è pervenuta alcuna notificazione nei sette giorni successivi alla notificazione di cui al paragrafo 2. Se necessario per l’effettiva applicazione degli strumenti di risoluzione e l’effettivo esercizio dei poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione possono chiedere all’organo giurisdizionale la sospensione dell’azione o del procedimento giurisdizionale di cui la CCP in risoluzione è parte o può divenire parte, per un congruo periodo di tempo funzionale all’obiettivo di risoluzione.
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