Art. 74 · Omologazione preliminare da parte dell’organo giurisdizionale e diritto di impugnazione

Art. 74

Omologazione preliminare da parte dell’organo giurisdizionale e diritto di impugnazione

In vigore dal 16 dic 2020
Omologazione preliminare da parte dell’organo giurisdizionale e diritto di impugnazione 1.   La decisione di adottare la misura di prevenzione della crisi o l’azione di risoluzione può essere sottoposta ad omologazione preliminare da parte dell’organo giurisdizionale qualora previsto dal diritto nazionale, se la relativa procedura e l’esame in sede giurisdizionale sono svolti con celerità. 2.   Chiunque risenta degli effetti della decisione di adottare una misura di prevenzione della crisi o della decisione di esercitare uno dei poteri, azione di risoluzione esclusa, ha diritto di impugnarla. 3.   Ha diritto d’impugnare la decisione di adottare un’azione di risoluzione chiunque ne risenta. 4.   Il diritto di impugnazione di cui al paragrafo 3 è subordinato alle condizioni seguenti: a) la presentazione del ricorso non comporta la sospensione automatica degli effetti della decisione contestata; e b) la decisione dell’autorità di risoluzione è immediatamente esecutiva e determina la presunzione relativa che la sospensione dell’esecuzione sarebbe contraria all’interesse pubblico; e c) la procedura di impugnazione è celere. 5.   L’organo giurisdizionale fonda il giudizio sulle valutazioni economiche dei fatti effettuate dall’autorità di risoluzione. 6.   Se necessario per tutelare gli interessi del terzo in buona fede che ha acquisito partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione in virtù dell’azione di risoluzione, l’annullamento della decisione dell’autorità di risoluzione lascia impregiudicati i successivi atti amministrativi o le successive operazioni che l’autorità di risoluzione ha concluso in base alla decisione annullata. Ai fini del primo comma, se la decisione dell’autorità di risoluzione è annullata, i rimedi a disposizione del ricorrente si limitano al risarcimento della perdita subita a causa della decisione.
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