Art. 73
Riservatezza
In vigore dal 16 dic 2020
Riservatezza
1. Sono vincolati dal segreto d’ufficio i soggetti seguenti:
a)
autorità di risoluzione;
b)
autorità competenti, AESFEM e ABE;
c)
ministeri competenti;
d)
amministratori straordinari o amministratori temporanei nominati a norma del presente regolamento;
e)
potenziali acquirenti contattati dalle autorità competenti o sollecitati dalle autorità di risoluzione, a prescindere dal fatto che il contatto o la sollecitazione sia avvenuto in preparazione dell’applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa e indipendentemente dal fatto che la sollecitazione abbia effettivamente condotto a un’acquisizione;
f)
revisori dei conti, contabili, consulenti legali e professionali, valutatori e altri esperti che hanno ricevuto, direttamente o indirettamente, incarico dalle autorità di risoluzione, dalle autorità competenti, dai ministeri competenti o dai potenziali acquirenti di cui alla lettera e);
g)
banche centrali e altre autorità che intervengono nella procedura di risoluzione;
h)
CCP-ponte;
i)
prima, durante e dopo la rispettiva nomina, l’alta dirigenza e i componenti del consiglio della CCP nonché i dipendenti degli organi o soggetti di cui alle lettere da a) a k);
j)
tutti gli altri membri del collegio di risoluzione non previsti alle lettere a), b), c) e g); e
k)
qualsiasi altro soggetto che presta o ha prestato servizi, in maniera diretta o indiretta, su base permanente od occasionale, a soggetti di cui alle lettere da a) a j).
2. Ai fini del rispetto degli obblighi di riservatezza stabiliti ai paragrafi 1 e 3, i soggetti di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), g), h) e j), garantiscono che vi siano norme interne, fra cui norme atte a garantire la segretezza delle informazioni tra i soggetti che intervengono direttamente nella procedura di risoluzione.
3. Ai soggetti di cui al paragrafo 1 è fatto divieto di comunicare a qualsiasi soggetto o autorità le informazioni riservate acquisite nel corso dell’attività professionale o ricevute dall’autorità competente o dall’autorità di risoluzione in relazione alle funzioni svolte a norma del presente regolamento, a meno che ciò non avvenga nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento o in una forma sintetica o aggregata che non consente d’identificare le singole CCP, oppure previo consenso espresso dell’autorità o della CCP che fornisce l’informazione.
Prima di divulgare qualsiasi tipo di informazione i soggetti di cui al paragrafo 1 valutano i possibili effetti della divulgazione sull’interesse pubblico in termini di politica finanziaria, monetaria o economica, interessi commerciali delle persone fisiche e giuridiche, finalità delle ispezioni, indagini e revisioni contabili.
La procedura di verifica degli effetti generati dalla divulgazione delle informazioni comprende una specifica valutazione degli effetti dell’eventuale divulgazione dei contenuti e dei dettagli relativi ai piani di risanamento e di risoluzione di cui agli e all’esito delle valutazioni effettuate a norma degli .
I soggetti di cui al paragrafo 1 sono civilmente responsabili, in conformità del diritto nazionale, in caso di violazione degli obblighi imposti dal presente articolo.
4. In deroga al paragrafo 3, i soggetti di cui al paragrafo 1 possono scambiare informazioni riservate con i soggetti seguenti, a condizione che il destinatario sia vincolato da obblighi di riservatezza ai fini di tale scambio di informazioni:
a)
qualunque altro soggetto, se necessario ai fini della pianificazione o attuazione dell’azione di risoluzione;
b)
commissioni parlamentari di inchiesta dello Stato membro di appartenenza, corti dei conti dello Stato membro di appartenenza e altri organi di indagine dello Stato membro di appartenenza;
c)
autorità nazionali responsabili per la vigilanza dei sistemi di pagamento, autorità responsabili per le procedure ordinarie di insolvenza, autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, autorità responsabili per la vigilanza dei mercati finanziari e delle imprese di assicurazione e ispettori che agiscono per loro conto, autorità responsabili per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l’uso di norme macroprudenziali, autorità responsabili per la tutela della stabilità del sistema finanziario e persone incaricate di effettuare revisioni contabili legali.
5. Il presente articolo non osta a che:
a)
i dipendenti e gli esperti dei soggetti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), e lettera j), condividano informazioni in seno a ciascun soggetto;
b)
le autorità di risoluzione e le autorità competenti, compresi i loro dipendenti ed esperti, condividano, ai fini della pianificazione o attuazione di un’azione di risoluzione, informazioni tra loro e con altre autorità di risoluzione dell’Unione, altre autorità competenti dell’Unione, ministeri competenti, banche centrali, autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza, autorità competenti per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri attraverso l’uso di norme macroprudenziali, persone incaricate di effettuare revisioni contabili legali, l’ABE, l’AESFEM o, fatto salvo l’, autorità di paesi terzi omologhe delle autorità di risoluzione ovvero, in base a obblighi rigorosi di riservatezza, con un potenziale acquirente.
6. Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di divulgazione delle informazioni ai fini dei procedimenti giudiziari in cause penali o civili.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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