Art. 64 · Recupero dei pagamenti

Art. 64

Recupero dei pagamenti

In vigore dal 16 dic 2020
Recupero dei pagamenti L’autorità di risoluzione recupera, nella massima misura possibile, le spese ragionevoli sostenute in relazione al pagamento di cui all’ secondo le modalità seguenti: a) dalla CCP in risoluzione come creditore privilegiato; b) dal corrispettivo pagato dall’acquirente in caso di applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa; c) dai proventi derivanti dalla cessazione della CCP-ponte come creditore privilegiato.
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