Art. 63 · Salvaguardia per i clienti e i clienti indiretti

Art. 63

Salvaguardia per i clienti e i clienti indiretti

In vigore dal 16 dic 2020
Salvaguardia per i clienti e i clienti indiretti 1.   Gli accordi contrattuali che consentono ai partecipanti diretti di trasferire ai propri clienti le conseguenze negative degli strumenti di risoluzione includono anche, su base equivalente e proporzionata, il diritto dei clienti di ottenere qualsiasi risarcimento o compensazione che i partecipanti diretti ricevano in conformità dell’, paragrafo 6, o qualsiasi equivalente in contante di tale risarcimento o compensazione o proventi da essi ottenuti a seguito di un credito avanzato in conformità dell’, nella misura in cui tali proventi siano relativi a posizioni dei clienti. Tali disposizioni si applicano anche agli accordi contrattuali conclusi dai clienti e dai clienti indiretti che offrono servizi di compensazione indiretta ai propri clienti. 2.   L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano, in modo trasparente e nella misura consentita dalla riservatezza degli accordi contrattuali, in quali condizioni è necessario il trasferimento della compensazione, dell’equivalente in contante di tale compensazione o dei proventi di cui al paragrafo 1 e le condizioni alle quali esso debba essere considerato proporzionato. L’AESFEM presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 12 febbraio 2022. Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento mediante l’adozione di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.
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