Art. 6
Collaborazione tra autorità
In vigore dal 16 dic 2020
Collaborazione tra autorità
1. Le autorità competenti, le autorità di risoluzione e l’AESFEM collaborano strettamente ai fini del presente regolamento. In particolare, durante la fase del risanamento, l’autorità competente e i membri del collegio di vigilanza dovrebbero collaborare e comunicare in modo efficace con l’autorità di risoluzione per consentire a quest’ultima di agire tempestivamente.
2. L’autorità di risoluzione di una CCP e le autorità di risoluzione dei suoi partecipanti diretti collaborano strettamente al fine di garantire che non vi siano ostacoli alla risoluzione.
3. Ai fini del presente regolamento le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborano con l’AESFEM in conformità del regolamento (UE) n. 1095/2010.
In conformità dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità competenti e le autorità di risoluzione forniscono senza ritardo all’AESFEM tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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