Art. 59 · Esercizio dei poteri da parte dell’autorità di risoluzione

Art. 59

Esercizio dei poteri da parte dell’autorità di risoluzione

In vigore dal 16 dic 2020
Esercizio dei poteri da parte dell’autorità di risoluzione Fatto salvo l’, l’autorità di risoluzione avvia l’azione di risoluzione mediante provvedimento esecutivo conforme alle competenze e procedure amministrative nazionali.
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