Art. 57
Potere di sospendere temporaneamente i meccanismi terminativi
In vigore dal 16 dic 2020
Potere di sospendere temporaneamente i meccanismi terminativi
1. L’autorità di risoluzione può sospendere i meccanismi terminativi riconosciuti alla controparte di un contratto stipulato dalla CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso di attivazione a norma dell’ sino alla fine del giorno lavorativo successivo, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi di pagamento e di consegna nonché di prestazione della garanzia.
Ai fini del primo comma per fine del giorno lavorativo s’intende la mezzanotte di tale giorno nello Stato membro dell’autorità di risoluzione.
2. L’autorità di risoluzione non esercita il potere previsto al paragrafo 1 nei confronti dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE o dei relativi operatori, o nei confronti di altre CCP e delle banche centrali.
3. Il contraente può attivare i meccanismi terminativi riconosciutigli dal contratto prima della fine del periodo previsto al paragrafo 1 se l’autorità di risoluzione lo avvisa che i diritti e le passività contemplati dal contratto non sono:
a)
ceduti ad altro soggetto; o
b)
sottoposti a svalutazione o conversione o all’applicazione di uno strumento di risoluzione atto ad allocare le perdite o posizioni.
4. In assenza dell’avviso di cui al paragrafo 3 del presente articolo i meccanismi terminativi possono essere attivati alla scadenza del periodo di sospensione, fatto salvo l’, secondo le modalità seguenti:
a)
in caso di cessione ad altro soggetto dei diritti e delle passività contemplati dal contratto, la controparte può attivare i meccanismi terminativi in base alle clausole di tale contratto soltanto se il cessionario provoca l’evento determinante l’escussione della garanzia o lo protrae;
b)
se i diritti e le passività contemplati dal contratto restano nella CCP, la controparte può attivare i meccanismi terminativi in base alle condizioni per la cessazione quali stabilite nel contratto tra la CCP e la controparte pertinente soltanto se l’evento determinante l’escussione si verifica o si protrae dopo la scadenza di un periodo di sospensione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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