Art. 56
Potere di limitare l’escussione di garanzie
In vigore dal 16 dic 2020
Potere di limitare l’escussione di garanzie
1. L’autorità di risoluzione può impedire al creditore garantito della CCP in risoluzione di escutere la garanzia avente ad oggetto attività della CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso di limitazione a norma dell’ sino alla fine del giorno lavorativo successivo.
Ai fini del primo comma, per fine del giorno lavorativo s’intende la mezzanotte di tale giorno nello Stato membro dell’autorità di risoluzione.
2. L’autorità di risoluzione non esercita il potere previsto al paragrafo 1 sui diritti di garanzia attribuiti ai sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE o ai relativi operatori, ad altre CCP e alle banche centrali in relazione ad attività della CCP in risoluzione date in pegno o fornite mediante margini o altre forme di garanzia.
Storico versioni
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