Art. 55 · Potere di sospendere taluni obblighi

Art. 55

Potere di sospendere taluni obblighi

In vigore dal 16 dic 2020
Potere di sospendere taluni obblighi 1.   L’autorità di risoluzione può disporre la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna a carico di entrambe le controparti da un contratto garantito da una CCP in risoluzione a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso di sospensione a norma dell’ sino alla fine del giorno lavorativo successivo. Ai fini del primo comma per fine del giorno lavorativo s’intende la mezzanotte di tale giorno nello Stato membro dell’autorità di risoluzione. 2.   Qualora fosse stato da adempiere nel corso del periodo di sospensione, l’obbligo di pagamento o di consegna è assolto immediatamente alla scadenza del periodo di sospensione. 3.   L’autorità di risoluzione non esercita il potere previsto al paragrafo 1 sugli obblighi di pagamento e di consegna nei confronti dei sistemi designati per le finalità della direttiva 98/26/CE o dei relativi operatori, o nei confronti di altre CCP e delle banche centrali.
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