Art. 54
Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di intervento precoce e risoluzione
In vigore dal 16 dic 2020
Esclusione di talune disposizioni contrattuali in caso di intervento precoce e risoluzione
1. La misura di prevenzione della crisi o l’azione di risoluzione adottata ai sensi del presente regolamento, o l’evento direttamente connesso all’applicazione di tale azione, non è considerato costituire un procedimento di insolvenza, evento determinante l’escussione della garanzia o determinante l’inadempimento ai sensi, rispettivamente, della direttiva 98/26/CE, della direttiva 2002/47/CE e del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che continuino ad essere eseguiti gli obblighi sostanziali previsti dal contratto, compresi quelli di pagamento e di consegna nonché di prestazione della garanzia.
Ai fini del primo comma del presente paragrafo la procedura di risoluzione in paese terzo riconosciuta a norma dell’, o altrimenti se l’autorità di risoluzione decide in tal senso, costituisce un’azione di risoluzione adottata in conformità del presente regolamento.
2. Non si fa ricorso alla misura di prevenzione della crisi o l’azione di risoluzione prevista al paragrafo 1 per:
a)
esercitare il diritto di recesso, sospensione, modifica, netting o compensazione relativamente a un contratto stipulato da una componente del gruppo di cui fa parte la CCP nel quale sono previste disposizioni o obblighi di inadempimento indiretta (cross-default) garantiti da una componente del gruppo o gravanti su di essa;
b)
acquisire il possesso o esercitare il controllo di beni della CCP o di una componente del gruppo di appartenenza in relazione a un contratto comprendente clausole di inadempienza indiretta (cross-default) od escutere un diritto di garanzia su detti beni; o
c)
influire sui diritti contrattuali della CCP o di una componente del gruppo di appartenenza in relazione a un contratto comprendente clausole di inadempienza indiretta (cross-default).
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