Art. 50 · Amministrazione straordinaria

Art. 50

Amministrazione straordinaria

In vigore dal 16 dic 2020
Amministrazione straordinaria 1.   L’autorità di risoluzione può nominare uno o più amministratori straordinari in sostituzione del consiglio della CCP in risoluzione. L’amministratore straordinario possiede i requisiti di onorabilità e professionalità necessari in materia di servizi finanziari, gestione dei rischi e servizi di compensazione, in conformità dell’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 648/2012. 2.   L’amministratore straordinario ha tutti i poteri dei soci e del consiglio della CCP. Può esercitare tali poteri esclusivamente sotto il controllo dell’autorità di risoluzione. L’autorità di risoluzione può limitare l’azione dell’amministratore straordinario o subordinare determinati atti al consenso preliminare. L’autorità di risoluzione rende pubblica la nomina prevista al paragrafo 1 con i relativi termini e condizioni. 3.   L’amministratore straordinario è nominato per un periodo massimo di un anno. L’autorità di risoluzione può rinnovare il periodo ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione. 4.   L’amministratore straordinario adotta tutte le misure necessarie a promuovere gli obiettivi della risoluzione ed eseguire le azioni di risoluzione decise dall’autorità di risoluzione. In caso di incompatibilità o conflitto, detta funzione attribuita per legge prevale su qualsiasi altra funzione di gestione attribuita dallo statuto della CCP o dal diritto nazionale. 5.   L’amministratore straordinario trasmette relazioni all’autorità di risoluzione che lo ha nominato a intervalli regolari da questa stabiliti e all’inizio e alla fine del mandato. Le relazioni descrivono in dettaglio la situazione finanziaria della CCP e illustrano i motivi dei provvedimenti adottati. 6.   L’autorità di risoluzione può revocare l’amministratore straordinario in qualsiasi momento. La rimozione è un atto dovuto nei casi seguenti: a) quando l’amministratore straordinario non esercita le funzioni attribuitegli secondo i termini e le condizioni stabiliti dall’autorità di risoluzione; b) quando gli obiettivi della risoluzione sarebbero conseguiti più efficacemente revocando o sostituendo l’amministratore straordinario; o c) quando vengono meno le condizioni che hanno determinato la nomina.
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