Art. 5
Comitato di risoluzione dell’AESFEM
In vigore dal 16 dic 2020
Comitato di risoluzione dell’AESFEM
1. L’AESFEM istituisce un comitato di risoluzione («comitato di risoluzione AESFEM»), a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010, incaricato di preparare le decisioni deputate all’AESFEM dal presente regolamento, eccetto le decisioni ai sensi dell’.
Il comitato di risoluzione AESFEM promuove inoltre l’elaborazione e il coordinamento dei piani di risoluzione e mette a punto metodi per la risoluzione delle CCP in dissesto.
2. Il comitato di risoluzione AESFEM è composto delle autorità designate a norma dell’, paragrafo 1.
Le autorità di cui all’, paragrafo 2, punti i) e v), del regolamento (UE) n. 1093/2010 sono invitate a partecipare al comitato di risoluzione AESFEM in veste di osservatrici.
3. Ai fini del presente regolamento l’AESFEM collabora con l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (23) e con l’ABE nel comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza istituito dall’ del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.
4. Ai fini del presente regolamento l’AESFEM provvede alla separazione strutturale tra il comitato di risoluzione AESFEM e le altre funzioni previste dal regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni
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