Art. 48
Poteri generali
In vigore dal 16 dic 2020
Poteri generali
1. L’autorità di risoluzione dispone di tutti i poteri necessari per l’applicazione efficace degli strumenti di risoluzione, compresi i poteri di:
a)
esigere da chiunque le informazioni che le sono necessarie per decidere e predisporre l’azione di risoluzione, compresi aggiornamenti e supplementi delle informazioni contenute nel piano di risoluzione o acquisibili tramite ispezioni in loco;
b)
assumere il controllo della CCP in risoluzione ed esercitare tutti i diritti e poteri conferiti ai detentori di partecipazioni e al consiglio della CCP, compresi i diritti e i poteri a norma del regolamento operativo della CCP;
c)
cedere le partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione;
d)
cedere ad altro soggetto, con il suo consenso, diritti, attività, obblighi o passività della CCP;
e)
ridurre, anche azzerandolo, il valore nominale dei titoli di debito o altre passività non garantite della CCP in risoluzione o il debito residuo derivante dai medesimi;
f)
convertire i titoli di debito o altre passività non garantite della CCP in risoluzione in partecipazioni della CCP stessa o della CCP-ponte a cui sono stati ceduti le attività, i diritti, gli obblighi o le passività della CCP in risoluzione;
g)
annullare i titoli di debito emessi dalla CCP in risoluzione;
h)
ridurre, anche azzerandolo, l’importo nominale delle partecipazioni della CCP in risoluzione e annullare tali partecipazioni;
i)
ordinare alla CCP in risoluzione di emettere nuove partecipazioni, compresi azioni privilegiate e strumenti convertibili contingenti;
j)
riguardo ai titoli di debito e alle altre passività della CCP, modificare o ritoccare la scadenza, modificare l’importo degli interessi da pagare o modificare la data alla quale gli interessi divengono esigibili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio;
k)
attivare clausole di close-out disponendo lo scioglimento di contratti finanziari;
l)
disporre la rimozione o la sostituzione del consiglio e dell’alta dirigenza della CCP in risoluzione;
m)
ordinare all’autorità competente di effettuare in maniera tempestiva la valutazione dell’acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini stabiliti all’ del regolamento (UE) n. 648/2012;
n)
ridurre, anche azzerandolo, l’importo del margine di variazione dovuto al partecipante diretto al sistema della CCP in risoluzione;
o)
trasferire le posizioni aperte e le attività collegate, compresi i contratti di garanzia finanziaria con trasferimento del titolo di proprietà o con costituzione di garanzia reale, gli accordi di compensazione e gli accordi di netting, dal conto del partecipante diretto inadempiente a quello del partecipante diretto non inadempiente coerentemente con l’ del regolamento (UE) n. 648/2012;
p)
dare esecuzione agli obblighi contrattuali esistenti e in sospeso dei partecipanti diretti della CCP in risoluzione o, se necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione, astenersi dall’eseguire tali obblighi contrattuali o discostarsi in altro modo dal regolamento operativo della CCP;
q)
dare esecuzione degli obblighi esistenti e in sospeso dell’impresa madre della CCP in risoluzione, anche per sostenere finanziariamente la CCP con garanzie o linee di credito; e
r)
ordinare ai partecipanti diretti di fornire ulteriori contributi in contante, fatto salvo il limite di cui all’.
L’autorità di risoluzione può esercitare i poteri previsti al primo comma singolarmente o in combinazione fra loro.
2. Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento e dalla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, nell’esercizio dei poteri previsti al paragrafo 1 l’autorità di risoluzione non è tenuta a:
a)
ottenere l’approvazione o il consenso da parte di alcun soggetto pubblico o privato;
b)
adempiere obblighi in relazione alla cessione di strumenti finanziari, diritti, obblighi, attività o passività della CCP in risoluzione o della CCP-ponte;
c)
notificare alcun soggetto pubblico o privato;
d)
pubblicare alcun avviso o prospetto;
e)
depositare o registrare alcun documento presso alcun’altra autorità.
Storico versioni
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