Art. 45
Strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria
In vigore dal 16 dic 2020
Strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria
1. Nella situazione eccezionale di una crisi sistemica, gli Stati membri possono applicare gli strumenti pubblici di stabilizzazione in conformità degli ai fini della risoluzione della CCP solo se sussistono i presupposti seguenti:
a)
il sostegno finanziario è necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione di cui all’;
b)
si ricorre al sostegno finanziario solo come soluzione di ultima istanza conformemente al paragrafo 3 del presente articolo dopo aver valutato e utilizzato, nella massima misura possibile consentita dal mantenimento della stabilità finanziaria, gli altri strumenti di risoluzione;
c)
il sostegno finanziario è limitato nel tempo; e
d)
il sostegno finanziario è conforme alla disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione;
e)
lo Stato membro ha definito in anticipo modalità generali e credibili, in modo coerente con il quadro degli aiuti di Stato dell’Unione, per il recupero, in un congruo arco temporale e conformemente all’, paragrafo 10, dei fondi pubblici mobilitati, nella misura in cui essi non siano stati recuperati integralmente attraverso la vendita ad acquirenti privati in conformità dell’, paragrafo 3, o dell’, paragrafo 2.
L’applicazione degli strumenti pubblici di stabilizzazione avviene in conformità del diritto nazionale sotto la guida del ministero competente o del governo in stretta collaborazione con l’autorità di risoluzione o sotto la guida dell’autorità di risoluzione.
2. Per garantire l’efficacia degli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria, il ministero competente o il governo dispone dei poteri di risoluzione previsti dagli articoli da 48 a 58 e provvede a che siano rispettati gli .
3. L’applicazione degli strumenti pubblici di stabilizzazione finanziaria è considerata come soluzione di ultima istanza ai fini del paragrafo 1, lettera b), se sussiste almeno uno dei presupposti seguenti:
a)
il ministero competente o il governo e l’autorità di risoluzione, previa consultazione della banca centrale e dell’autorità competente, stabiliscono che l’applicazione degli strumenti di risoluzione rimanenti non sarebbe sufficiente a evitare effetti negativi significativi sul sistema finanziario;
b)
il ministero competente o il governo e l’autorità di risoluzione stabiliscono che l’applicazione degli strumenti di risoluzione rimanenti non sarebbe sufficiente a tutelare l’interesse pubblico, laddove la CCP abbia già precedentemente ricevuto dalla banca centrale un’assistenza di liquidità straordinaria;
c)
con riferimento allo strumento della proprietà pubblica temporanea, il ministero competente o il governo, previa consultazione dell’autorità competente e dell’autorità di risoluzione, stabilisce che l’applicazione degli strumenti di risoluzione rimanenti non sarebbe sufficiente a tutelare l’interesse pubblico, laddove la CCP abbia già beneficiato dello strumento pubblico di sostegno al capitale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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