Art. 41 · Strumento della vendita dell’attività d’impresa: obblighi procedurali

Art. 41

Strumento della vendita dell’attività d’impresa: obblighi procedurali

In vigore dal 16 dic 2020
Strumento della vendita dell’attività d’impresa: obblighi procedurali 1.   In caso di applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa nei confronti della CCP, l’autorità di risoluzione pubblicizza la disponibilità delle attività, dei diritti, degli obblighi, delle passività o delle partecipazioni destinati alla cessione ovvero ne dispone la commercializzazione. Possono essere commercializzati separatamente aggregati di diritti, attività, obblighi e passività. 2.   Fatta salva, ove applicabile, la disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione, la commercializzazione prevista al paragrafo 1 ha luogo secondo i criteri seguenti: a) è improntata alla massima trasparenza possibile e alla correttezza delle informazioni concernenti le attività, i diritti, gli obblighi, le passività o le partecipazioni della CCP, tenuto conto delle circostanze e, in particolare, compatibilmente con l’obiettivo di preservare la stabilità finanziaria; b) non favorisce in modo indebito né discrimina potenziali acquirenti; c) è esente da qualsiasi conflitto di interessi; d) tiene conto delle esigenze di celerità di svolgimento dell’azione di risoluzione; e e) mira a ottenere il prezzo più alto possibile per la vendita delle partecipazioni, attività, diritti, obblighi o passività. I criteri enunciati al primo comma non ostano a che l’autorità di risoluzione solleciti determinati acquirenti potenziali. 3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, l’autorità di risoluzione può applicare lo strumento della vendita dell’attività d’impresa senza conformarsi all’obbligo di commercializzazione, o può commercializzare le attività, i diritti, gli obblighi, le passività o le partecipazioni qualora determini che il soddisfacimento di tale obbligo rischi di compromettere uno o più degli obiettivi della risoluzione, anche costituendo una minaccia sostanziale alla stabilità finanziaria.
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