Art. 40
Strumento della vendita dell’attività d’impresa
In vigore dal 16 dic 2020
Strumento della vendita dell’attività d’impresa
1. L’autorità di risoluzione può cedere all’acquirente diverso dalla CCP-ponte:
a)
partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione;
b)
attività, diritti, obblighi o passività della CCP in risoluzione.
La cessione di cui al primo comma è effettuata senza ottenere il consenso dei soci della CCP o di terzi diversi dall’acquirente e senza ottemperare a obblighi procedurali del diritto societario o della legislazione sui valori mobiliari diversi da quelli previsti all’.
2. La cessione ai sensi del paragrafo 1 è effettuata a condizioni di mercato, tenuto conto delle circostanze, e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.
Ai fini del primo comma del presente paragrafo, l’autorità di risoluzione adotta tutte le misure ragionevoli per ottenere condizioni di mercato conformi alla valutazione effettuata a norma dell’, paragrafo 3.
3. Fatto salvo l’, paragrafo 10, eventuali corrispettivi pagati dall’acquirente vanno a beneficio:
a)
dei titolari di partecipazioni, quando la vendita dell’attività d’impresa è stata effettuata mediante trasferimento di partecipazioni emesse dalla CCP in risoluzione dai loro detentori all’acquirente;
b)
della CCP in risoluzione, quando la vendita dell’attività d’impresa è stata effettuata mediante cessione all’acquirente di parte o della totalità delle attività o delle passività della CCP;
c)
dei partecipanti diretti non inadempienti che hanno subito perdite per via dell’applicazione degli strumenti di risoluzione nel quadro della risoluzione, in proporzione alle perdite subite nel quadro della risoluzione.
4. Il corrispettivo pagato dall’acquirente in conformità del paragrafo 3 del presente articolo è allocato come segue:
a)
ove si verifichi un evento contemplato dalle linee di difesa in caso di inadempimento della CCP di cui agli del regolamento (UE) n. 648/2012, in ordine inverso rispetto a quello in cui le perdite sono state imposte dalle linee di difesa in caso di inadempimento della CCP; o
b)
ove si verifichi un evento non contemplato dalle linee di difesa in caso di inadempimento della CCP di cui agli del regolamento (UE) n. 648/2012, in ordine inverso rispetto a quello in cui le perdite sono state allocate conformemente a qualsiasi norma applicabile della CCP.
Un eventuale corrispettivo rimanente è quindi allocato secondo l’ordine di priorità dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza.
5. L’autorità di risoluzione può esercitare il potere di cessione previsto al paragrafo 1 a più riprese, procedendo ad ulteriori cessioni di partecipazioni emesse dalla CCP o, secondo i casi, di attività, diritti, obblighi o passività della CCP.
6. Con il consenso dell’acquirente l’autorità di risoluzione può ritrasferire alla CCP in risoluzione le attività, i diritti, gli obblighi o le passività che erano stati ceduti all’acquirente o restituire le partecipazioni ai titolari originari.
Quando l’autorità di risoluzione esercita il potere di cessione previsto al primo comma, la CCP in risoluzione o i titolari originari sono obbligati a riprendere le attività, i diritti, gli obblighi o le passività ovvero le partecipazioni.
7. La cessione prevista al paragrafo 1 è effettuata indipendentemente dal fatto che l’acquirente sia autorizzato a prestare i servizi e a svolgere le attività derivanti dall’acquisizione.
Se l’acquirente non è autorizzato a prestare i servizi e a svolgere le attività derivanti dall’acquisizione, l’autorità di risoluzione svolge, in consultazione con l’autorità competente, un’adeguata verifica sull’acquirente e provvede a che questi disponga della capacità tecnica e professionale per svolgere le funzioni della CCP acquisita e chieda l’autorizzazione non appena possibile e comunque entro un mese dall’applicazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa. L’autorità competente provvede a che la domanda di autorizzazione sia esaminata tempestivamente.
8. Se la cessione di partecipazioni prevista al paragrafo 1 del presente articolo determina l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione qualificata di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, l’autorità competente effettua la valutazione prevista da detto articolo entro un termine che non ritardi l’attivazione dello strumento della vendita dell’attività d’impresa né impedisca all’azione di risoluzione di conseguire i suoi obiettivi.
9. Se l’autorità competente non completa la valutazione prevista al paragrafo 8 entro la data in cui ha effetto la cessione delle partecipazioni, si applicano le disposizioni seguenti:
a)
la cessione delle partecipazioni ha effetto giuridico immediato dalla data di cessione;
b)
nel corso del periodo di valutazione e nel corso del periodo di dismissione previsto alla lettera f) del presente paragrafo, i diritti di voto dell’acquirente associati alle partecipazioni sono sospesi e conferiti esclusivamente all’autorità di risoluzione, che non è obbligata ad esercitarli e, a meno che l’atto o l’omissione consegua da negligenza grave o colpa grave, non è tenuta responsabile per averli esercitati o per essersene astenuta;
c)
nel corso del periodo di valutazione e nel corso del periodo di dismissione previsto alla lettera f) del presente paragrafo, alla cessione non si applicano le sanzioni previste nell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012 o misure in caso di violazione dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui all’ del regolamento (UE) n. 648/2012;
d)
immediatamente dopo aver concluso la valutazione l’autorità competente ne notifica per iscritto l’esito all’autorità di risoluzione e all’acquirente in conformità dell’ del regolamento (UE) n. 648/2012;
e)
se l’autorità competente non si oppone alla cessione, i diritti di voto associati alle partecipazioni sono considerati conferiti integralmente all’acquirente a decorrere dalla notificazione prevista alla lettera d) del presente paragrafo;
f)
se l’autorità competente si oppone alla cessione delle partecipazioni, la lettera b) resta applicabile e l’autorità di risoluzione può, tenuto conto delle condizioni di mercato, stabilire un periodo di dismissione entro il quale l’acquirente dismette le partecipazioni.
10. Al fine di esercitare il proprio diritto di prestare servizi a norma del regolamento (UE) n. 648/2012, l’acquirente è considerato una continuazione della CCP in risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da questa in relazione alle attività, ai diritti, agli obblighi o alle passività ceduti.
11. Nulla osta a che l’acquirente di cui al paragrafo 1 eserciti i diritti della CCP in materia di appartenenza e di accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altre FMI collegate e sedi di negoziazione, a condizione che siano soddisfatti i criteri di appartenenza o di partecipazione a tali sistemi o infrastrutture o sedi di negoziazione.
In deroga al primo comma, non è negato all’acquirente l’accesso ai sistemi di pagamento e di regolamento o ad altre FMI collegate e sedi di negoziazione per il fatto che non possiede una valutazione del merito di credito emessa da un’agenzia di rating del credito ovvero che la sua valutazione non è sufficiente per ottenere l’accesso a tali sistemi o infrastrutture o sedi di negoziazione.
Se non soddisfa i criteri di cui al primo comma, l’acquirente può continuare a esercitare i diritti della CCP in materia di appartenenza e di accesso a detti sistemi e ad altre infrastrutture e sedi di negoziazione per il periodo indicato dall’autorità di risoluzione. La durata di tale periodo non supera 12 mesi.
12. Salvo quando diversamente previsto dal presente regolamento, gli azionisti, i creditori, i partecipanti diretti e i clienti della CCP in risoluzione e gli altri terzi i cui attività, diritti, obblighi o passività non sono ceduti non vantano alcun diritto sulle attività, sui diritti, sugli obblighi o sulle passività ceduti o in relazione ad essi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:23:oj#art-40